Sei scatti art. 6-bis d.l. n. 387/1987: il termine per la domanda di quiescenza non ha natura decadenziale (TAR Lazio n. 13756 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza da parte del personale delle forze di polizia che abbia maturato i requisiti di età e contribuzione, non ha natura decadenziale. L’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini della buonuscita spetta, pertanto, anche a coloro che presentano l’istanza in annualità successive, non potendosi ritenere la diversità di trattamento ragionevolmente giustificata. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riguardante la maggiorazione della base pensionabile, non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico.
Il Fatto
Un soggetto, già appartenente alla Guardia di Finanza, chiedeva al TAR l’accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, con la conseguente condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle differenze.
L’Istituto previdenziale si costituiva eccependo l’inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza rispetto al termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, oltre a contestare il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando un consolidato orientamento della Sezione e della giurisprudenza di legittimità, ha escluso che al termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 possa attribuirsi natura decadenziale. Il richiamo al Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2831/2023 evidenzia che il collocamento a riposo a domanda può avvenire anche in anni successivi a quello di maturazione dei requisiti e che la diversità di trattamento, tra chi presenta l’istanza entro il termine e chi la presenta dopo, non trova giustificazione razionale. La natura decadenziale del termine postula, infatti, la chiarezza e perspicuità dei presupposti, non potendosi desumere da una disposizione ambigua anche attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Quanto all’eccezione fondata sull’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, il TAR ne ha escluso la rilevanza ai fini della buonuscita. La norma, che reca la rubrica “Maggiorazione della base pensionabile”, si applica esclusivamente al calcolo della pensione, come si evince dal richiamo all’art. 13 d.lgs. n. 503/1992, senza modificare il regime dell’indennità di fine servizio governato dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.
Il Collegio ha infine ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell’INPS, rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali nel contemperamento tra esigenze dei lavoratori e disponibilità finanziarie. Accolta, invece, l’eccezione sul divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, in linea con la giurisprudenza della Cassazione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’INPS alla rideterminazione della buonuscita mediante inclusione dei sei scatti e al pagamento delle somme maggiorate comprensive degli interessi legali, oltre alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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