Proroghe ex lege delle concessioni demaniali disapplicate per contrasto con il diritto UE (TAR Lazio n. 13736 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le norme primarie interne che dispongono proroghe ex lege di rapporti concessori sono in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e devono essere disapplicate dalla Pubblica Amministrazione prima ancora che dal giudice. Ne consegue che una concessione scaduta non può essere legittimamente prorogata, nemmeno in forza di successive previsioni legislative. L’occupazione del suolo pubblico successiva alla scadenza del titolo concessorio è sine titulo e legittima l’ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 3 della legge n. 94/2009, trattandosi di potere vincolato. In tal caso non è annullabile il provvedimento per mancata comunicazione di avvio del procedimento né per vizi motivazionali, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva un chiosco-bar su area comunale in virtù di una concessione di suolo pubblico scaduta. Il Comune aveva rilasciato una “proroga tecnica” sino al 4 aprile 2017, manifestando l’intenzione di procedere a una nuova assegnazione mediante procedura ad evidenza pubblica, per conformarsi al diritto dell’Unione Europea. Successivamente, il rapporto era stato oggetto di reiterate proroghe ex lege, da ultimo sino al 31 dicembre 2032, poi ridotte al 31 dicembre 2023 in forza delle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Con ordinanza, il Comune ha ingiunto la rimozione delle strutture e la cessazione dell’attività per occupazione abusiva di suolo pubblico. La società ha impugnato il provvedimento, deducendo l’illegittimità per errore di fatto, per mancata comparazione degli interessi e per vizi procedimentali, ed ha avanzato motivi aggiunti avverso il rigetto dell’istanza di proroga e la successiva nota comunale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato nel merito il gravame, riconoscendo la sussistenza di uno specifico interesse della ricorrente alla decisione, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., avuto riguardo alla persistente pretesa dell’Amministrazione di vedersi rimborsare gli oneri dell’esecuzione in danno e all’interesse alla refusione delle spese per la soccombenza virtuale.
Nel merito, il Collegio ha disatteso i motivi di censura fondati sulle proroghe ex lege, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tali norme sono in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e devono essere disapplicate. Ha pertanto ritenuto la concessione scaduta alla data del 4 aprile 2017, con la conseguente impossibilità di prorogare un rapporto ormai estinto.
Il TAR ha altresì respinto il motivo concernente la mancata comparazione degli interessi, rilevando che l’art. 3 della legge n. 94/2009 attribuisce al sindaco il potere di ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di indebita occupazione di suolo pubblico, senza alcuna discrezionalità. Infine, ha ritenuto non annullabile il provvedimento per vizi procedimentali, in ragione della natura vincolata del potere esercitato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
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Nota della Redazione
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