Dispositivi medici, estinzione dell’obbligazione e improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 13726 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta estinzione dell’obbligazione gravante per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, determinata dall’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, rende improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di carenza di interesse alla decisione nel merito impone al Collegio di pronunciarsi in rito, in ossequio al principio dispositivo, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della commercializzazione di dispositivi medici, impugnava la determinazione con cui la Regione Piemonte aveva disposto il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente alle deliberazioni delle aziende sanitarie locali e ospedaliere che avevano provveduto alla conseguente richiesta di versamento. Il ricorso era esteso, in parte qua, ai decreti ministeriali e alle circolari recanti le linee guida e le indicazioni operative per l’applicazione della disciplina sul ripiano.
Nelle more del giudizio, il legislatore interveniva sulla materia con il d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, il cui art. 7, comma 1, disponeva l’estinzione dell’obbligazione gravante per gli anni in questione. In data 26.3.2026 la società depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, nella decisione in forma semplificata resa ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., ha dato atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 26.3.2026. La società aveva rappresentato che, attesa l’estinzione dell’obbligazione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, era venuto meno l’interesse alla decisione nel merito.
Il Collegio ha ritenuto di dover procedere in conformità alla richiesta, facendo applicazione del principio dispositivo che governa il giudizio amministrativo. La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., disposizione che contempla il caso in cui, nel corso del giudizio, non risulti più l’interesse alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione tra le parti costituite, considerando la pronuncia in rito e il complessivo assetto degli interessi coinvolti. Nessuna statuizione è stata, invece, adottata con riguardo alle parti non costituite in giudizio.
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Nota della Redazione
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