Abilitazione scientifica: sindacato limitato sulla non pertinenza delle pubblicazioni (TAR Lazio n. 13680 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per macroscopici vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La valutazione di coerenza delle pubblicazioni con la declaratoria del settore concorsuale, inclusa la loro riconducibilità a tematiche interdisciplinari pertinenti, è riservata alla Commissione e non può essere sostituita da quella del giudice amministrativo in assenza di evidenti profili di irragionevolezza. Il superamento dei valori soglia è condizione necessaria ma non sufficiente per il conseguimento dell’abilitazione, che non ha carattere comparativo. Le controdeduzioni che si limitano a esplicitare il percorso logico già enunciato nel giudizio impugnato non costituiscono integrazione postuma della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, Professore Associato presso un Ateneo, presentava domanda per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/N2 – Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport, nella tornata 2023-2025. La Commissione giudicatrice, pur riconoscendo il raggiungimento dei valori soglia e il possesso di quattro titoli, esprimeva all’unanimità un giudizio di non idoneità.
Il giudizio negativo si fondava sulla ritenuta non coerenza di undici delle sedici pubblicazioni presentate con le tematiche del settore concorsuale, per il loro prevalente approccio metodologico clinico-diagnostico a problematiche cardiache in sportivi, senza un diretto collegamento con le teorie, tecniche e metodi per l’allenamento e la pratica sportiva. Avverso tale esito, il candidato proponeva ricorso, deducendo plurimi vizi di motivazione e istruttoria, nonché l’illegittima restrizione dell’ambito del settore concorsuale ad opera della Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento secondo cui le valutazioni delle Commissioni per l’ASN sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo in presenza di macroscopici vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
Quanto alla prima censura, relativa all’omessa analisi analitica delle pubblicazioni ritenute non attinenti, il Collegio ha rilevato che la Commissione aveva operato una classificazione tematica puntuale, distinguendo tra pubblicazioni in cui la valutazione funzionale è direttamente collegata alla prescrizione dell’esercizio fisico e pubblicazioni in cui l’indagine si esaurisce nella diagnosi clinica. Tale distinzione, fondata su un criterio metodologico riconoscibile e intellegibile, non integra un difetto assoluto di motivazione.
Sulla dedotta erronea interpretazione della declaratoria del settore concorsuale, il Tribunale ha escluso che la Commissione avesse ristretto il perimetro dello stesso, avendo riconosciuto la coerenza di alcune pubblicazioni a carattere cardiologico in connessione funzionale con la prescrizione dell’esercizio fisico. La valutazione di non pertinenza delle restanti pubblicazioni non è stata ritenuta manifestamente illogica, configurandosi come applicazione della declaratoria rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione. Tale giudizio di non pertinenza, per la sua ampiezza, assorbe anche il profilo dell’interdisciplinarietà di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), D.M. 120/2016.
Con riferimento alla presunta identità dei giudizi individuali, il Collegio ha osservato che essi, pur convergenti nell’impostazione argomentativa, presentano differenze testuali e strutturali, non ricorrendo quella perfetta sovrapponibilità letterale indice di mancata autonoma valutazione. La convergenza su elementi oggettivi comuni costituisce fisiologica espressione del principio di collegialità.
Il Tribunale ha infine dichiarato inammissibili o infondate le censure relative al raffronto con altri candidati, stante il carattere non comparativo della procedura, e alla diversa valutazione delle medesime pubblicazioni in precedenti tornate, non configurandosi alcun affidamento sulla reiterazione di un giudizio tecnico reso in un distinto contesto procedurale. Le controdeduzioni della Commissione, limitandosi a esplicitare il percorso logico già enunciato, non integrano la motivazione. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.
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Nota della Redazione
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