Inammissibilità del ricorso per mancata regolarizzazione della procura alle liti (TAR Lazio n. 13633 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Laddove il Tribunale, con ordinanza collegiale, abbia disposto la regolarizzazione della procura alle liti entro un termine perentorio, la mancata ottemperanza a tale incombente da parte del ricorrente determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza che rilevi il merito della controversia. L’ordinanza di regolarizzazione, se non impugnata né eseguita, preclude l’instaurazione di un valido rapporto processuale e legittima il giudice a pronunciare una decisione di rito. In tal caso, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo, previa concessione di misura cautelare, la declaratoria dell’obbligo di provvedere in ordine al silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale.
Costituitisi in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, il Tribunale, con ordinanza collegiale, aveva disposto la regolarizzazione della procura alle liti nel termine di novanta giorni, impregiudicata ogni altra questione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, con ordinanza collegiale, era stato concesso alla parte ricorrente un termine di novanta giorni per la regolarizzazione della procura alle liti. L’ordinanza, pur non essendo stata impugnata, non aveva ricevuto esecuzione da parte del ricorrente, che non aveva provveduto a sanare il vizio.
Alla successiva camera di consiglio, la causa è stata nuovamente chiamata per la discussione e trattenuta in decisione. Il Collegio ha quindi verificato che la mancata regolarizzazione dell’atto di procura, pur a fronte di un espresso invito giudiziale, integrava una carenza del rapporto processuale non sanabile, tale da precludere l’esame nel merito della domanda proposta.
La pronuncia si fonda sul rilievo che la procura alle liti costituisce requisito di validità della costituzione in giudizio e che la sua regolarizzazione, se disposta dal giudice, deve avvenire nel termine assegnato. L’inerzia della parte, nonostante l’ordinanza collegiale, ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo venuto meno il presupposto processuale per la decisione.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, valutata la natura della controversia e la condotta processuale delle parti. Ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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