Payback dispositivi medici: illegittimità costituzionale esclusa e questioni sul quantum devolute al giudice ordinario (TAR Lazio n. 13607 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, introdotto dall’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, non viola i principi di capacità contributiva, legittimo affidamento, ragionevolezza, proporzionalità e libertà d’impresa, essendo la relativa disciplina nota agli operatori sin dal 2015 e non avendo le imprese dimostrato un’eccessiva compressione dei margini di utile. L’atto regionale che approva l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e determina l’importo dovuto non è espressione di potere autoritativo, ma costituisce il risultato di un’attività meramente ricognitiva e vincolata. Ne deriva che le controversie relative alla sola quantificazione del quantum debeatur radicano un rapporto paritario e involgono un diritto soggettivo di natura patrimoniale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava dinanzi al TAR Toscana il decreto del Direttore Generale della Regione Toscana che, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015, aveva approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa sanitaria per gli anni 2015-2018, intimando il pagamento di una somma a titolo di payback. La ricorrente contestava, in via principale, la legittimità costituzionale della normativa sul payback, deducendo la violazione dei principi di capacità contributiva, legittimo affidamento, proporzionalità e libertà d’impresa e, in via gradata, l’illegittimità dei provvedimenti regionali per vizi di incompetenza, istruttoria e motivazione nella determinazione del quantum dovuto. Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del TAR Toscana, il giudizio veniva riassunto dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, evidenziando che il sistema di ripiano della spesa per i dispositivi medici era già noto alle imprese del settore sin dall’entrata in vigore del D.L. n. 78/2015. La fissazione del tetto di spesa regionale nella stessa misura di quello nazionale, sebbene successiva, non poteva ledere il legittimo affidamento degli operatori, i quali erano consapevoli dell’alea contrattuale connessa a un eventuale superamento del limite di spesa.
Con riferimento alle censure di illegittimità costituzionale, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback costituzionalmente legittimo. In tale prospettiva, la società ricorrente non ha fornito elementi per dimostrare che l’onere imposto abbia ridotto eccessivamente i margini di utile conseguiti dall’esecuzione dei contratti, con conseguente reiezione delle doglianze afferenti al “meccanismo a monte”.
Quanto, invece, ai profili riguardanti la determinazione del quantum debeatur, il TAR ha rilevato che l’attività demandata alle Regioni e agli enti del Servizio sanitario regionale è di natura meramente attuativa ed esecutiva. La normativa e i decreti ministeriali predeterminano integralmente i presupposti, i contenuti e le modalità di calcolo, senza lasciare alcun margine di discrezionalità, neppure tecnica. L’ente regionale si limita a un’attività ricognitiva e riepilogativa, applicando matematicamente percentuali fissate dalla legge al fatturato certificato.
In tale contesto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione richiamato dalla sentenza, la controversia relativa alla quantificazione della somma dovuta si radica in un rapporto paritario, “a valle” dell’esercizio del potere. L’obbligazione di pagamento e il correlato diritto al corretto calcolo dell’importo configurano un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non mediato da alcun potere autoritativo. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su tali profili, con devoluzione della cognizione al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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