Decadenza dal contributo per inadempimento del beneficiario: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 13574 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla fase di erogazione o di ripetizione di un contributo pubblico, qualora la contestazione si fondi su un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di concessione, anche laddove si faccia questione di atti formalmente denominati come revoca, decadenza o risoluzione. In tale evenienza, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. La giurisdizione va individuata sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, non già della prospettazione delle parti.
Il Fatto
Una società agricola impugnava dinanzi al TAR la determinazione con cui la Regione aveva disposto la propria decadenza da una misura di sostegno per i giovani agricoltori, consistente in un contributo in conto capitale di 70.000,00 euro. L’Amministrazione aveva accertato il mancato rispetto dell’impegno di presentare la domanda di pagamento a saldo entro il termine di trentasei mesi dalla notifica del provvedimento di concessione.
La ricorrente deduceva, tra l’altro, la sussistenza di cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali idonee a escludere l’addebito, nonché l’illegittimità del provvedimento per il mancato completamento del procedimento di variante del piano aziendale. La Regione resisteva eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia involgesse una fase successiva all’erogazione del contributo, caratterizzata da rapporti paritari tra le parti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato principio per cui il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo non dipende dalla prospettazione delle parti ma dal petitum sostanziale, identificato sulla base dell’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta e dei fatti allegati.
Il Collegio ha osservato che la domanda di tutela era stata proposta avverso un provvedimento di decadenza adottato in ragione degli specifici obblighi assunti dalla beneficiaria in sede di concessione. Secondo la giurisprudenza richiamata, la giurisdizione del giudice ordinario ricorre quando la controversia attiene alla fase di erogazione o ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite, anche se l’atto sia formalmente intitolato come revoca o decadenza, poiché il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto.
Nel caso di specie, la contestazione riguardava il mancato adempimento dell’obbligo di dare esecuzione al piano di sviluppo entro il termine stabilito, ossia la violazione delle obbligazioni assunte in sede di concessione del contributo. Le stesse argomentazioni della ricorrente, volte a dimostrare la sussistenza della forza maggiore e la non imputabilità dell’inadempimento, confermavano la collocazione della controversia nell’ambito dei rapporti paritari successivi all’erogazione della misura.
Il giudizio è stato pertanto dichiarato inammissibile, con indicazione del giudice ordinario quale autorità munita di giurisdizione dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito in rito e della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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