Installazione di Stazioni Radio Base e silenzio-assenso del Parco: l’assenza del Piano non esonera l’Ente dall’obbligo di pronunciarsi (TAR Lazio n. 13525 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impianti di telecomunicazione, la formazione del silenzio-assenso sul nulla-osta del Parco, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394/1991, non è subordinata alla previa approvazione del Piano e del Regolamento dell’area protetta; l’Ente deve comunque pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni. Le Stazioni Radio Base, qualificate opere di preminente interesse generale e di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, incluse le aree contigue del Parco, e non possono essere oggetto di divieti aprioristici. La legittimazione e l’interesse ad agire del proprietario vicino sono radicati dalla prospettazione di una possibile nocività, la cui verifica attiene al merito.
Il Fatto
Un proprietario di un fabbricato in Marino, con annesso giardino, impugnava il provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza di autorizzazione presentata da due società di telecomunicazioni per la realizzazione di una Stazione Radio Base in una via vicina. Il ricorrente deduceva la violazione delle norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale, delle disposizioni in materia di parchi e del Regolamento del Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani. Le società controinteressate e il Comune eccepivano il difetto di legittimazione e di interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare, richiamando l’orientamento per cui la vicinitas e la prospettazione di una possibile nocività sono sufficienti a radicare l’interesse al ricorso, mentre la verifica concreta di tale nocività appartiene al merito. Nel caso di specie, il ricorrente aveva allegato documentazione fotografica e dedotto pregiudizi anche paesaggistici.
Sul primo motivo, la Corte ha chiarito che l’art. 28 delle NTA del PTPR non vieta ma presuppone gli insediamenti urbani, e che le SRB, in quanto opere di urbanizzazione primaria, sono complementari a tali insediamenti. Le Tabelle A e B del PTPR non contengono divieti assoluti di installazione, ma obiettivi non precettivi; nel caso specifico, la scelta localizzativa risultava sorretta da adeguata istruttoria, avendo considerato le esigenze di copertura, il contesto urbanizzato e la mitigazione garantita dalle alberature.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l’assenza del Piano di Assetto del Parco non esonera l’Ente dall’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di nulla-osta, che può formarsi per silenzio-assenso decorsi i termini. Ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 2016, secondo cui l’istituto non è abrogato dall’innovazione dell’art. 20 della legge n. 241/1990.
Sul terzo motivo, il Collegio ha escluso che le norme del Piano di Assetto del Parco e il Regolamento contengano divieti per le SRB nelle aree contigue, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria e pubblica utilità. Ha infine precisato che l’art. 82 della L.R. Lazio n. 14/2021, applicando le misure di salvaguardia delle Zone B, consente l’edificazione delle SRB in quanto riconducibili alle opere di urbanizzazione consentite.
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Nota della Redazione
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