Il silenzio del Ministero sull’istanza di riconoscimento della qualifica di insegnante di sostegno conseguita all’estero (TAR Lazio n. 13518 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce presupposto per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. l’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e l’inerzia serbata oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento. In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, il Ministero dell’istruzione e del merito è tenuto a concludere il procedimento avviato ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 entro il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, come stabilito dall’art. 16, comma 6, del medesimo decreto. La perdurante inerzia dell’amministrazione legittima il giudice a ordinare la conclusione del procedimento e a nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore mancato adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, insegnante in possesso del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, presentava in data 30.6.2025 istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale. Decorsi infruttuosamente i termini previsti dalla legge senza che il Ministero dell’istruzione e del merito adottasse alcun provvedimento conclusivo, il ricorrente proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’amministrazione si costituiva in giudizio con comparsa di stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il proprio precedente di cui alla sentenza della sezione IV del 27.1.2025, n. 1784. I presupposti per l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio sono stati individuati nella sussistenza di un obbligo di provvedere e nell’inerzia dell’amministrazione protrattasi oltre il termine di legge.
Quanto al primo presupposto, il Collegio ha rilevato che l’obbligo di provvedere in capo al Ministero resistente discende dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2020. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato dal richiamato art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che assegna all’autorità competente tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento di riconoscimento.
Quanto al secondo presupposto, il termine è risultato infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato alcun provvedimento conclusivo sull’istanza presentata il 30.6.2025. Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, ordinando al Ministero di provvedere nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della sentenza.
Il Collegio ha altresì nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e su richiesta dell’istante, dovrà provvedere entro ulteriori 180 giorni. Le spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori della parte ricorrente, che ne avevano fatto richiesta.
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Nota della Redazione
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