Sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalle parti: improcedibilità del ricorso avverso l’iscrizione UNAM nell’elenco delle associazioni forensi (TAR Lazio n. 13448 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, resa dalle parti ricorrenti nel corso del giudizio, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito. La compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice per la peculiarità della fattispecie, trovando applicazione l’istituto di cui all’art. 26 cod. proc. amm.
Il Fatto
Diverse associazioni forensi hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense (CNF) del 15 luglio 2022, con la quale è stato disposto il mantenimento dell’iscrizione dell’Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione (UNAM) nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative. Le ricorrenti hanno contestato, in particolare, la legittimità dell’iscrizione nella parte in cui la nozione di associazione forense avrebbe ricompreso realtà associative con associati non avvocati, deducendo l’illegittimità del Regolamento CNF n. 1/2013, nelle parti in cui lo avrebbe consentito.
Nel corso del giudizio si sono costituiti il CNF, la controinteressata UNAM e, ad adiuvandum, un’altra associazione forense. In data 9 giugno 2026, le ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, rilevando che dal sito web dell’UNAM non risultavano più iscritti soggetti estranei all’avvocatura e chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione delle ricorrenti in ordine all’interesse alla decisione. Ha rilevato che la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto dichiarata espressamente dalla parte, determina l’improcedibilità del ricorso, dovendosi escludere la persistenza di un interesse attuale e concreto alla definizione del giudizio di merito.
La pronuncia di improcedibilità non implica, pertanto, alcuna valutazione nel merito delle censure dedotte, né sulla fondatezza delle questioni sollevate avverso la delibera impugnata. Il Collegio si è limitato a registrare il venir meno dell’interesse, con conseguente cessazione della materia del contendere sotto il profilo processuale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità della fattispecie. Tale scelta è coerente con il principio per cui la compensazione può essere disposta in presenza di giusti motivi, tra i quali rientra anche la sopravvenienza che ha reso improcedibile il giudizio. La decisione conclude il processo senza un esame del merito della controversia.
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Nota della Redazione
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