Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di dichiarazione della ricorrente (TAR Lazio n. 13447 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di non aver più interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente prima che la causa venga trattenuta in decisione, integra una manifestazione della piena disponibilità dell’azione che impone al giudice di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando il ricorso improcedibile. Tale declaratoria di rito consegue automaticamente alla volontà abdicativa della parte, senza che rilevi l’eventuale opposizione della controinteressata che richieda il rigetto nel merito. La natura processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava gli atti con cui un’associazione era stata inserita e mantenuta, anche per l’anno 2023, nell’elenco delle associazioni abilitate a esperire l’azione di classe previsto dall’art. 840-bis, comma 2, cod. proc. civ., unitamente al decreto direttoriale del 27.12.2021 che ne aveva confermato l’iscrizione. Il ricorso era stato integrato con motivi aggiunti avverso la successiva conferma dell’iscrizione. Si erano costituite le Amministrazioni resistenti e l’associazione controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che la società ricorrente, con atto depositato prima dell’udienza di discussione, aveva dichiarato di non aver più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite. L’associazione controinteressata si era opposta, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Richiamando il principio dispositivo in senso ampio, il Tribunale ha evidenziato come la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione e possa dichiarare di non avere interesse, provocando la presa d’atto del giudice. A sostegno di tale principio è stata citata la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. V, n. 4896 del 2026.
La dichiarazione della ricorrente è stata quindi ritenuta idonea a determinare una sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. L’opposizione della controinteressata non ha impedito l’adozione della pronuncia di rito, atteso che la disponibilità dell’azione spetta unicamente alla parte che l’ha proposta.
In ragione della natura processuale della decisione, le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.