Riconoscimento titolo estero di sostegno: termine di quattro mesi e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13406 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007 per l’adozione del provvedimento finale ha natura perentoria e la sua scadenza determina la formazione del silenzio-inadempimento impugnabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Nella valutazione dell’istanza, l’amministrazione deve tener conto dell’intero compendio delle conoscenze e competenze acquisite dal richiedente e, in caso di difformità, può disporre esclusivamente misure compensative proporzionate, ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il giudice, accertata l’illegittimità dell’inerzia, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine congruo e nomina fin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta al riconoscimento del titolo in Italia ai sensi del d. lgs. n. 206/2007. Rimasta priva di riscontro, la ricorrente adiva il TAR Lazio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e la condanna di quest’ultima a provvedere in via espressa, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si costituiva con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente individuato la competenza a decidere l’istanza in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, richiamando la nuova denominazione assunta ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022. Ha quindi ricordato che l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, fissa in quattro mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Nella specie, il termine risultava già scaduto alla data di proposizione del ricorso, con conseguente consolidamento del silenzio-inadempimento.
Accertata l’inerzia, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, ritenendo congruo tale termine in ragione del notorio e rilevantissimo numero di istanze della specie. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato fin d’ora commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, assegnandogli il termine di 90 giorni.
Quanto al merito della valutazione demandata all’amministrazione, il TAR ha richiamato i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022), ritenuti estensibili ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro. L’amministrazione è tenuta a esaminare le istanze considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la corrispondenza della formazione e, se del caso, disponendo misure compensative proporzionate, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, nella misura liquidata in dispositivo. Il ricorso è stato quindi accolto con l’ordine di provvedere e la contestuale nomina del commissario ad acta.
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Nota della Redazione
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