Obbligo di riesame del titolo estero per il sostegno entro 120 giorni (TAR Lazio n. 13408 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento del titolo abilitante per l’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento finale entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina all’Amministrazione di provvedere, commisurando il termine per l’adozione del provvedimento in ragione delle oggettive esigenze istruttorie e del notorio carico di richieste pendenti. Nell’esame dell’istanza, l’Amministrazione è tenuta a valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli richiesti per il titolo italiano, con possibilità di disporre misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza finalizzata al riconoscimento del titolo abilitante. L’Amministrazione, tuttavia, non dava seguito all’istanza, serbando un silenzio protratto oltre i termini di legge. Avverso tale inerzia, il ricorrente adiva il TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, la condanna dell’Amministrazione a provvedere espressamente e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento è attribuita al Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale autorità designata dalla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE. Quanto al termine procedimentale, il giudice ha richiamato l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, che fissa in quattro mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
Accertato che tale termine risultava già scaduto alla data di proposizione del ricorso, il TAR ha ravvisato la sussistenza del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Nel commisurare il termine per l’adozione del provvedimento successivo alla sentenza, il Collegio ha ritenuto congruo l’arco di 120 giorni, considerato il notorio e rilevantissimo numero di istanze della specie presentate all’Amministrazione, richiamando precedenti conformi della giurisprudenza del TAR Lazio.
Nel merito dell’istruttoria che l’Amministrazione è chiamata a compiere, il giudice ha richiamato i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022) e dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1361 del 2023, affermandone la sovrapponibilità ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro. L’Amministrazione è pertanto tenuta a esaminare le istanze considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno, e valutando l’equipollenza dell’attestato, con possibilità di disporre misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, conformemente ai principi della Corte di Giustizia (sentenza Morgenbesser).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere entro 120 giorni e nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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