White list e requisito non esigibile: punteggio premiale all’operatore che non opera in settori a rischio (TAR Lazio n. 13350 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione alla white list di cui all’art. 1, commi 52 e 53, della legge n. 190/2012 non costituisce un elenco generale di affidabilità antimafia liberamente accessibile, ma un elenco settoriale riservato agli operatori che svolgono le attività individuate dal legislatore come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. La previsione della lex specialis che, ai fini del punteggio premiale, richieda alternativamente il rating di legalità AGCM o l’iscrizione alla white list deve essere interpretata coerentemente con il quadro normativo, come implicitamente riferita ai soli operatori per i quali tale elemento risulti applicabile. Ne consegue che la stazione appaltante attribuisce legittimamente il punteggio massimo all’operatore economico che, non svolgendo attività rientranti nei settori di cui all’art. 1, comma 53, cit., dichiari di non essere tenuto all’iscrizione e di non essere destinatario di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive: il requisito dell’iscrizione è, per tale operatore, oggettivamente non conseguibile, e la sua mancata acquisizione non integra una carenza ma l’effetto coerente della non applicabilità dell’elemento valutativo in senso rigidamente formalistico.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata in una procedura di gara indetta da Atac S.p.A. per l’affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi di sicurezza e controllo accessi, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 2, disposta in favore dell’odierna controinteressata. La ricorrente ha dedotto che la Commissione giudicatrice aveva illegittimamente attribuito alla controinteressata il punteggio massimo di 5 punti per il criterio premiale n. 6, nonostante l’aggiudicataria non fosse iscritta alla white list prefettizia, requisito previsto, in via alternativa al rating di legalità AGCM, dall’art. 18.1 del disciplinare di gara e dall’art. 5.4 del capitolato speciale. Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto attribuire alla controinteressata il punteggio ridotto di 3 punti, con conseguente riformulazione della graduatoria in suo favore. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando la lex specialis nella parte in cui non prevede espressamente che il punteggio massimo sia conseguibile mediante dichiarazione di non operare nei settori a rischio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardivo e quindi inutilizzabile il deposito delle memorie di replica di Atac, effettuato alle ore 17.18 dell’ultimo giorno utile: in presenza di un’udienza già fissata, il deposito oltre le ore 12.00 di detto termine, per effetto dell’art. 4, comma 4, delle disposizioni di attuazione del c.p.a., si considera effettuato il giorno successivo e deve ritenersi tardivo rispetto al termine perentorio dell’art. 73, comma 1, c.p.a., dimezzato nel rito appalti.
Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata, il Collegio ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, la cui infondatezza determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, non potendo l’aggiudicatario, che ha conservato l’aggiudicazione, conseguire alcuna utilità addizionale dall’eventuale suo accoglimento. La lettura dell’art. 1, commi 52 e 53, della legge n. 190/2012 evidenzia che la white list è un elenco settoriale, strutturato per sezioni corrispondenti alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa (tra cui il nolo a freddo di macchinari), attività alle quali l’iscrizione è funzionalmente collegata. Ne deriva l’impossibilità di iscrizione per le imprese che non operano in detti settori: la tesi formalistica della ricorrente condurrebbe a penalizzare proprio gli operatori estranei ai settori a rischio, rendendo loro impossibile il conseguimento del punteggio premiale.
Il Collegio ha quindi accertato, all’esito dell’istruttoria disposta in sede cautelare, che l’attività effettivamente svolta dall’aggiudicataria — accertata sulla base di fatture, contratti, libro cespiti e certificazioni di qualità — consiste in attività di progettazione, installazione e manutenzione di impianti, senza includere alcuna attività di noleggio. Rileva che, in relazione all’attività della società, deve farsi riferimento all’attività effettiva e concretamente svolta, non assumendo rilievo esclusivo le attività enunciate come possibile oggetto sociale, alle quali può attribuirsi al più una valenza indiziaria. La controinteressata ha inoltre prodotto attestazione di non svolgere attività nei settori a rischio e di non essere destinataria di informazioni antimafia interdittive: requisito, quest’ultimo, pienamente equivalente all’iscrizione e satisfattivo dell’interesse della stazione appaltante.
La mancata iscrizione alla white list non integra, nel caso di specie, una carenza, ma costituisce l’effetto coerente della non applicabilità dell’elemento valutativo in senso rigidamente formalistico. L’attribuzione del punteggio massimo è stata pertanto ritenuta legittima. La sentenza, sul punto della tardività del deposito delle memorie, declina l’interpretazione del rapporto tra il termine delle ore 24.00 e quello delle ore 12.00 di cui all’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. Il ricorso principale è stato respinto; il ricorso incidentale dichiarato improcedibile; la ricorrente condannata alle spese.
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Nota della Redazione
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