Concorsi pubblici e sopravvenuta assunzione del ricorrente: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 13322 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ove la parte ricorrente dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il giudice è tenuto a prendere atto della dichiarazione e a pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Non rileva, in tal caso, una giurisdizione di tipo oggettivo che imponga l’accertamento dell’illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse può essere resa sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo. La pubblica amministrazione, anche in pendenza del giudizio, può procedere all’assunzione del ricorrente, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari per l’attività tributaria, per la sede della Regione Lombardia. Superata la prova scritta con un punteggio inferiore a quello ritenuto dovuto a causa di un quesito asseritamente errato, aveva impugnato la graduatoria di merito e l’elenco dei vincitori pubblicati il 13/05/2024, chiedendo, previa sospensione, la rivalutazione del punteggio e la rideterminazione della propria posizione in graduatoria.
Costituitasi l’Amministrazione, aveva eccepito l’irricevibilità del ricorso per decadenza. Respinta l’istanza cautelare, in occasione dell’udienza di merito l’Agenzia delle Entrate aveva depositato memorie con le quali riferiva che il ricorrente, a seguito di scorrimento della graduatoria, era stato assunto con la qualifica di funzionario nel dicembre 2024, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso. Con note depositate nel luglio 2026, il ricorrente confermava l’assunzione e dichiarava di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente nelle note depositate in data 10 luglio 2026, con le quali era stata chiesta la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui, nel processo amministrativo, vige il principio dispositivo, in base al quale la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione provoca una presa d’atto doverosa e obbligata da parte del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
La pronuncia ha precisato che non viene in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo, volta all’accertamento dell’illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte che consenta al giudice la prosecuzione del processo. A sostegno di tale impostazione, il TAR ha citato i precedenti del Consiglio di Stato (da ultimo, n. 120 del 2023, n. 7816 del 2022, n. 4031 del 2022, n. 1781 del 2022, n. 968 del 2022).
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha equamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’attività difensiva svolta. La pronuncia, resa all’esito dell’udienza del 14 luglio 2026, ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
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Nota della Redazione
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