Concorsi pubblici: il termine per impugnare l’esclusione decorre dalla conoscenza dell’esito negativo della prova (TAR Lazio n. 13319 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici, il termine per l’impugnazione degli atti della procedura decorre dalla data di conoscenza legale dell’esito negativo conseguito dal candidato in una prova. L’esclusione per insufficienza del punteggio, ancorché atto endoprocedimentale, costituisce un arresto procedimentale immediatamente lesivo che il candidato ha l’onere di impugnare sin da subito, senza attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva. Il consolidamento del provvedimento di esclusione, per decorso del termine decadenziale di cui agli artt. 29 e 41 cod. proc. amm., impedisce la successiva contestazione della graduatoria finale. La conoscenza dell’esito negativo della prova scritta, comunicato nella propria area personale della piattaforma telematica dell’Amministrazione, segna il dies a quo del termine per ricorrere.
Il Fatto
Una candidata partecipava a una selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari per l’attività tributaria, concorrendo per la Regione Lombardia. In data 30 novembre 2023, riceveva sulla propria area personale della piattaforma telematica la comunicazione del mancato superamento della prova scritta, avendo riportato un punteggio di 20,92 punti a fronte della soglia di sufficienza di 21/30.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito, avvenuta il 13 maggio 2024, la candidata proponeva ricorso, deducendo l’erroneità del quesito n. 33 della prova scritta, ritenuto ambiguo e fuorviante. Sosteneva che l’annullamento del quesito avrebbe consentito di superare la soglia di sufficienza. L’Amministrazione eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato in via prioritaria l’eccezione di irricevibilità, richiamando il principio per cui, nelle procedure selettive, il termine per l’impugnazione di un atto che incide in modo diretto e immediato sulla posizione del candidato decorre dalla sua conoscenza, non dalla pubblicazione dell’atto finale. L’esclusione dalla competizione si configura come un arresto procedimentale che il candidato ha l’onere di impugnare tempestivamente, come affermato dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1147 del 2019; Cons. Stato, Sez. III, n. 2607 del 2023).
La Corte ha precisato che il giudizio negativo su una prova d’esame costituisce l’atto lesivo per il candidato, con la conseguenza che il termine per ricorrere decorre dalla data della conoscenza legale del risultato, ovvero dalla comunicazione individuale o dall’affissione dei risultati. Il provvedimento di esclusione per insufficienza del punteggio preclude al candidato un utile inserimento in graduatoria e deve essere tempestivamente impugnato.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell’esito negativo della prova scritta già il 30 novembre 2023, come emergeva dal ricorso medesimo. Tale data segnava quindi il dies a quo del termine decadenziale, senza che fosse necessario attendere la pubblicazione della graduatoria finale, atteso che l’esclusione era già di per sé lesiva e definitiva. La successiva pubblicazione della graduatoria, avvenuta il 13 maggio 2024, non poteva far rivivere un termine già scaduto.
Il ricorso, notificato il 5 luglio 2024, è stato dichiarato irricevibile per intervenuta decadenza ex artt. 29 e 41 cod. proc. amm. La natura processuale della pronuncia ha giustificato la compensazione delle spese di lite, con condanna della ricorrente al pagamento del contributo unificato ove dovuto.
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Nota della Redazione
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