Obbligo di provvedere sull’istanza di accoglienza del richiedente asilo non comprimibile per ragioni organizzative (TAR Lazio n. 13291 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’istanza di accesso a una struttura di accoglienza presentata da un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. L’obbligo di assicurare le misure di accoglienza ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie. La temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego, né l’inserimento in una lista di attesa è idoneo a soddisfare l’obbligo di legge; le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza. L’assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non è ostativa all’accesso alle misure ordinarie, essendo rilevante solo per le particolari misure dell’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015.
Il Fatto
Un cittadino straniero, richiedente protezione internazionale, aveva presentato istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale previsto dal d.lgs. n. 142/2015 al momento della richiesta di riconoscimento della protezione. L’Amministrazione era rimasta inerte, senza adottare alcun provvedimento espresso sull’istanza. Avverso tale silenzio, il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso fondato, rilevando che la posizione del richiedente asilo è disciplinata dal d.lgs. n. 142/2015, che pone a carico dell’Amministrazione specifici obblighi in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza. In tale quadro si inserisce il generale dovere di conclusione del procedimento con provvedimento espresso entro il termine di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.
L’inerzia serbata si pone in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa e con il canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Il Tribunale ha ribadito l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (sentenza n. 8670 del 2025), secondo cui l’obbligo di accoglienza previsto dalla direttiva 2013/33/UE ha carattere immediato: la temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego e l’inserimento in lista di attesa è un atto meramente interlocutorio.
Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza e ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, per il caso di perdurante inerzia. Le spese di lite sono state compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.