Ricorso collettivo inammissibile per conflitto di interessi tra idonei di graduatoria (TAR Lazio n. 13278 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, in ragione del suo carattere eccezionale, è ammissibile soltanto quando ricorrano congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. In una procedura selettiva a carattere competitivo, le posizioni dei partecipanti sono per definizione confliggenti e il candidato collocato in graduatoria in posizione successiva all’ultimo degli ammessi non vanta un interesse concreto e attuale ad agire, difettando la c.d. prova di resistenza. Lo scorrimento della graduatoria, in quanto meramente eventuale, non radica l’interesse ad agire in capo a chi non potrebbe comunque rientrare tra gli ammessi per effetto di una pronuncia di accoglimento.
Il Fatto
Tredici candidati risultati idonei non vincitori in una procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate hanno impugnato l’avviso con cui la medesima Amministrazione ha disposto l’avvio di una procedura di conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura del posto di Direttore Provinciale di Agrigento, senza attingere alla graduatoria concorsuale. L’Amministrazione si è costituita eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso collettivo e chiedendo il rigetto nel merito. Dopo la reiezione dell’istanza cautelare in primo grado e l’accoglimento in appello ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudizio è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la disomogeneità delle posizioni soggettive dei ricorrenti. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha ricordato che il ricorso collettivo postula l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di conflitto di interessi tra le parti. Nel caso di specie, i tredici ricorrenti, collocati in posizioni disparate della graduatoria, avevano azionato posizioni tra loro incompatibili: l’utilità anelata avrebbe potuto essere attribuita al più a un unico soggetto, collocato immediatamente dopo l’ultimo degli assunti, mentre gli altri avrebbero avuto un interesse oppositivo al conferimento dell’incarico a quel candidato.
Il Tribunale ha escluso che potesse valere a superare il rilievo la prospettazione di un beneficio indiretto derivante dal mero miglioramento della propria posizione in graduatoria. Sul punto ha citato il principio per cui, in caso di collocazione in posizione superiore ma non tra i vincitori, difetta la c.d. prova di resistenza, ossia la dimostrazione del sicuro conseguimento dell’utilità o del bene della vita agognato, non essendo lo scorrimento della graduatoria, in quanto eventuale, circostanza idonea a radicare un interesse concreto e attuale ad agire.
Quanto al merito, il Collegio ha ritenuto l’apparato motivazionale dell’avviso impugnato adeguato, in quanto recante le specifiche esigenze, anche di urgenza, che giustificavano l’indizione della procedura e l’infruttuoso esito della precedente selezione per il medesimo profilo professionale. La motivazione ha infine disposto la compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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