Payback dispositivi medici: attività regionale vincolata e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 13260 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui un’azienda fornitrice di dispositivi medici impugna il provvedimento regionale che determina la quota di ripiano per il superamento del tetto di spesa sanitaria è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. L’attività demandata alla regione dall’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 ha natura meramente attuativo-esecutiva: la regione verifica la documentazione contabile, definisce l’elenco delle aziende soggette al ripiano e impone il pagamento, senza alcun margine di discrezionalità. L’atto regionale non è espressione di potere autoritativo, ma accertamento tecnico dei presupposti sul quantum debeatur, sicché la situazione giuridica azionata è un diritto soggettivo patrimoniale. Restano invece devolute al giudice amministrativo le censure rivolte ai presupposti atti ministeriali e all’accordo Stato-Regioni, che risultano infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ponendo a suo carico una somma di 196.169,98 euro a titolo di c.d. payback ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Ha contestato altresì i presupposti atti ministeriali, l’accordo del 7 novembre 2019 che ha fissato i tetti di spesa regionali al 4,4%, e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, deducendo la retroattività della fissazione dei tetti, la lesione dell’affidamento e l’illegittimità del conteggio al lordo dell’IVA e dei ricavi da servizi collegati. Ha infine sollevato questione di legittimità costituzionale della norma istitutiva del meccanismo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio della trattazione in attesa della decisione del Consiglio di Stato, rilevando che il rinvio ex art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede situazioni eccezionali che incidano sul diritto di difesa, non potendo assumere rilievo la mera pendenza di giudizi di appello sui precedenti conformi del TAR.
Nel merito, il giudice ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback misura ragionevole e proporzionata, qualificandolo come contributo solidaristico rispettoso della riserva di legge ex art. 23 Cost. e non lesivo dell’affidamento, essendo il sistema noto alle imprese sin dal 2015. Su tali basi ha rigettato le censure contro gli atti ministeriali, ribadendo la consapevolezza ex ante dell’alea contrattuale e l’estraneità del ripiano alle procedure di gara. Ha inoltre giudicato corretto il calcolo del fatturato al lordo dell’IVA, in forza dell’espressa previsione dell’art. 9-ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015, e ha escluso che i servizi accessori dovessero essere scorporati, trattandosi di voci contabili distinte che le imprese avrebbero dovuto fatturare separatamente.
Quanto ai provvedimenti regionali, il TAR ne ha scrutinato la natura, richiamando il proprio precedente della Sez. III-quater, 7 maggio 2025, n. 8736. L’attività della regione risulta interamente vincolata: essa si limita a recepire la certificazione ministeriale del superamento del tetto, a verificare la documentazione contabile e a compilare l’elenco delle aziende secondo criteri matematici. Difetta ogni spendita di potere autoritativo, sicché la situazione giuridica della società è di diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, non di interesse legittimo. Ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con concessione del termine di cui all’art. 11 c.p.a. per la riassunzione.
La complessità delle questioni ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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