Cessazione della materia del contendere per il pagamento ridotto del 25% del ripiano dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 13227 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, l’art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, stabilisce che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. L’integrale versamento di detta quota estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con i quali la Regione Toscana ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché i presupposti atti ministeriali e l’accordo sancito in Conferenza permanente il 7 novembre 2019.
Nel corso del giudizio, la società ha provveduto al pagamento della somma dovuta, decurtata ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, e la Regione Toscana ha depositato l’atto di accertamento dell’avvenuto versamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la Regione Toscana ha depositato in data 14 maggio 2026 l’atto di accertamento dell’avvenuto pagamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e che la stessa ricorrente ha formulato analoga istanza con atto depositato il 4 giugno 2026, allegando la determinazione con la quale la Regione ha accertato l’avvenuto versamento della somma dovuta in misura ridotta.
La fattispecie è stata ricondotta al disposto dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, il quale prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Il versamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La norma disciplina inoltre l’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni, che determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali di ripiano, con compensazione delle spese di lite, e sospende i termini di prescrizione e le azioni esecutive fino al termine dell’accertamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per integrare la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto dichiarato e attestato dalle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere e compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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