L’ottemperanza per l’esecuzione delle misure cautelari va proposta dinanzi al giudice che ha deciso sull’appello (TAR Lazio n. 13135 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di esecuzione di una misura cautelare, proposta ai sensi dell’art. 59 c.p.a., è inammissibile quando il provvedimento cautelare di primo grado sia stato integralmente riformato in sede di appello. In tal caso, l’ottemperanza deve essere azionata dinanzi al giudice d’appello, unico soggetto che ha conosciuto della vicenda cautelare e che ha adottato la decisione satisfattiva dell’interesse del ricorrente. La mancata costituzione dell’amministrazione nella fase di ottemperanza non incide sulla declaratoria di inammissibilità, che consegue oggettivamente alla carenza di giurisdizione funzionale del giudice di prime cure.
Il Fatto
Il ricorrente, partecipante al concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia per la copertura di mille posti nell’Area Assistenti, aveva ottenuto dal Consiglio di Stato l’accoglimento dell’appello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto del TAR. Con tale decisione, il giudice d’appello aveva riformato integralmente il provvedimento negativo di primo grado, riconoscendo la fondatezza della pretesa cautelare. Successivamente, il ricorrente proponeva dinanzi al TAR un’istanza di esecuzione della misura cautelare, chiedendo che l’amministrazione ottemperasse a quanto statuito dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 1557 del 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che l’istanza di esecuzione era stata trattata nella camera di consiglio del 15 luglio 2026, con espresso avviso, reso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine a possibili profili di inammissibilità della domanda stessa.
Il Collegio ha quindi osservato che, nel sistema del processo amministrativo, la domanda di ottemperanza alle misure cautelari segue il criterio della competenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento da eseguire. Quando il provvedimento cautelare di primo grado viene integralmente riformato in sede di appello, la decisione satisfattiva dell’interesse del ricorrente promana esclusivamente dal giudice d’appello, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a conoscere della successiva fase di esecuzione.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato aveva totalmente riformato l’ordinanza di rigetto del TAR, accogliendo l’appello cautelare. Ne consegue che la domanda di esecuzione, azionata ai sensi dell’art. 59 c.p.a., avrebbe dovuto essere proposta dinanzi allo stesso giudice d’appello e non dinanzi al TAR, ormai privo di giurisdizione funzionale sulla vicenda.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza, con integrale riforma del provvedimento di primo grado e con conseguente improcedibilità della domanda di esecuzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in ragione della mancata costituzione del Ministero nella presente fase processuale.
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Nota della Redazione
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