Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sulla Carta Docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13099 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato costituisce titolo per ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo dell’amministrazione. I presupposti del diritto riconosciuto in sentenza non sono rivalutabili in tale sede. Ove l’amministrazione rimanga inerte, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato entro un termine, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e liquida le spese di lite secondo i parametri delle procedure esecutive. La mancanza di chiarimenti da parte dell’amministrazione circa la corretta esecuzione della sentenza determina l’accoglimento della pretesa del ricorrente.
Il Fatto
I ricorrenti agivano per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il loro diritto alla fruizione della Carta Docente per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio.
L’amministrazione, rimasta inerte, non aveva dato attuazione alla pronuncia. Gli interessati proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione, risultando decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.
Di fronte all’inadempimento allegato, il Ministero non ha fornito elementi per giustificare l’inerzia. Il Collegio richiama il principio per cui, in tema di onere della prova tra debitore e creditore, grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione. La mancata prova dell’adempimento determina l’accoglimento della domanda.
Il TAR dichiara quindi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, nomina fin da ora il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva entro 60 giorni.
Il Collegio non ravvisa i presupposti per la condanna al pagamento delle penali di mora, che potranno essere richieste in caso di perdurante inottemperanza. Considerata la serialità dei ricorsi determinata dall’inerzia ministeriale, dispone l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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