Rinunzia al ricorso ed estinzione del giudizio per non ammissione alla Zona Franca Urbana (TAR Lazio n. 13048 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso, dichiarata formalmente dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 2, lettera c), e dell’art. 84 del codice del processo amministrativo. L’estinzione consegue alla volontà processuale della parte di non proseguire l’azione, senza che occorra alcuna pronuncia nel merito della controversia. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., quando la richiesta sia formulata concordemente da entrambe le parti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva comunicato la non ammissione alle agevolazioni previste dall’art. 46 del decreto-legge n. 50/2017, in favore delle microimprese localizzate nella Zona Franca Urbana dei comuni del centro Italia colpiti da eventi sismici. Il diniego era stato motivato con riferimento alla mancanza, alla data del 24 agosto 2016, di una sede della società all’interno della zona franca e allo svolgimento di un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007.
Il ricorso, originariamente proposto in via straordinaria al Presidente della Repubblica, era stato trasposto dinanzi al TAR a seguito di opposizione dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 48 c.p.a. La società aveva affidato il mezzo di tutela a un’unica censura, lamentando la violazione e la falsa applicazione della normativa di riferimento e l’eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare l’attività prevalente svolta dalla cooperativa e non quella secondaria con codifica Ateco nella categoria “F”.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha rilevato che, in prossimità della discussione, la società ricorrente aveva dichiarato formalmente di rinunziare al ricorso, chiedendo che il Tribunale provvedesse di conseguenza con compensazione delle spese di lite. La difesa erariale aveva preso atto della dichiarazione, aderendo alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Il Collegio ha quindi ritenuto di dover prendere atto dell’intervenuta rinunzia formale, disponendo l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. Detta disciplina processuale attribuisce rilievo alla manifestazione di volontà della parte di non proseguire l’azione, senza che residui alcun margine per l’esame del merito della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato la regola di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla concorde richiesta formulata da entrambe le parti. Il giudizio è stato conseguentemente dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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