Il payback dei dispositivi medici non lede l’affidamento e i decreti regionali di ripiano sono atti vincolati devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 13018 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback dei dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, non lede l’affidamento degli operatori economici: il tetto di spesa e l’obbligo di ripiano in caso di sforamento costituivano un sistema già noto e prevedibile sin dall’entrata in vigore della disciplina, sicché la successiva attuazione non integra una applicazione retroattiva illegittima. I provvedimenti regionali che definiscono l’elenco delle aziende fornitrici e quantificano l’importo dovuto non sono espressione di potere autoritativo, ma di attività interamente vincolata, di natura tecnico-contabile e ricognitiva, a fronte della quale si instaura un rapporto paritario tra amministrazione e impresa. Ne consegue che le relative controversie, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e non un interesse legittimo, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali del 2022 che hanno certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e adottato le linee guida per il ripiano, nonché l’accordo CSR del 2019 che ha fissato il tetto regionale nella misura del 4,4 per cento. Ha altresì gravato, con ricorsi per motivi aggiunti, il decreto regionale che ne ha inserito nell’elenco delle aziende soggette al ripiano, quantificando l’importo dovuto. La società ha dedotto la violazione dell’affidamento e della libertà d’impresa, l’illegittimità costituzionale della normativa e la lesione dei principi eurounitari in materia di evidenza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ricostruito il quadro normativo, rammentando che l’obbligo di ripiano a carico dei fornitori, nella misura del 40 per cento per il 2015, del 45 per cento per il 2016 e del 50 per cento per gli anni successivi, era stato introdotto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015. Ha quindi rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, aveva già escluso profili di illegittimità, qualificando il payback come contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato e ritenendo le imprese edotte sin dal 2015 dell’esistenza del tetto e delle conseguenze del suo sforamento.
Sulle censure di violazione dell’affidamento, il Collegio ha osservato che la misura del tetto nazionale, pari al 4,4 per cento, era nota fin dal 2014 e che l’accordo del 2019 si è limitato a confermare per le regioni la medesima percentuale. Gli operatori, con l’ordinaria diligenza, avrebbero dovuto considerare l’alea connessa alla fornitura eccedente il limite di spesa, rendendo prevedibile l’obbligo di compartecipazione. Quanto alla dedotta lesione della disciplina europea sugli appalti, il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori, senza rimodulare i contratti e senza incidere sull’esito delle procedure di gara.
Sui ricorsi per motivi aggiunti, la sentenza ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività regionale, nell’individuare le aziende e nel quantificare l’importo dovuto sulla base del fatturato certificato dagli enti del SSR, risulta interamente vincolata e priva di margini di discrezionalità, anche tecnica. Non essendovi spendita di potere autoritativo, la posizione dell’impresa è di diritto soggettivo al corretto calcolo del quantum, con la conseguenza che la controversia va devoluta al giudice ordinario, cui la società potrà riassumerla entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
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Nota della Redazione
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