L’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario è procedibile decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (TAR Lazio n. 12949 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La sua procedibilità è subordinata alla sussistenza di tre requisiti: l’esistenza di un titolo esecutivo perfetto; la prova che il titolo sia stato portato a conoscenza dell’Amministrazione in forma autentica; la prova che l’Amministrazione, ricevuta la domanda di esecuzione, sia rimasta inerte. L’azione può essere promossa solo dopo l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. In caso di inottemperanza, il giudice può nominare un Commissario ad acta, mentre la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua e il titolo abbia già riconosciuto rivalutazione e interessi.
Il Fatto
Un dirigente del Comune di Pomezia, risultato creditore di somme a titolo di indennità sostitutiva per ferie e riposi non goduti in forza di una sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, aveva notificato al Comune atti di precetto. Rimasto senza riscontro, aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la regolarità del ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti per l’azione. Ha quindi richiamato l’orientamento secondo cui l’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario richiede, ai fini della procedibilità, la sussistenza di tre requisiti: il titolo esecutivo deve esistere ed essere perfetto; deve essere provato che il titolo è stato portato a conoscenza dell’Amministrazione in forma autentica; deve essere rigorosamente dimostrato che l’Amministrazione ha ricevuto la domanda di esecuzione ed è rimasta inerte (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3632 del 2024). Nel caso di specie, il passaggio in giudicato era certificato dalla Cancelleria e il titolo era stato notificato in forma autentica al Comune tramite p.e.c., così che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 risultava ampiamente decorso.
Accertata l’assenza di qualsivoglia adempimento, il TAR ha ordinato al Comune di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni, provvedendo al pagamento delle somme liquidate, con esclusione delle spese processuali già distratte in favore dei difensori. Il Collegio ha contestualmente nominato, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, precisando che l’organo straordinario dovrà provvedere all’esecuzione entro 60 giorni dall’insediamento, con piena facoltà di allocare la somma in bilancio e porre in essere ogni iniziativa necessaria, non costituendo la carenza di fondi un legittimo impedimento.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di astreintes, reputandola manifestamente iniqua ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., anche in considerazione del fatto che l’originaria sentenza aveva già riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Comune soccombente.
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Nota della Redazione
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