Dichiarata improcedibile l’impugnazione del payback dispositivi medici dopo il pagamento della quota ridotta ex art. 7 d.l. n. 95/2025 (TAR Lazio n. 12944 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, come rideterminata dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, conv. con modif. dalla l. n. 118/2025, costituisce elemento dal quale desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. La definizione in rito prescinde dalla comunicazione, da parte della Regione interessata, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento, richiesta solo per la cessazione della materia del contendere. L’avvenuto pagamento non contestato dalle amministrazioni resistenti, anche in ordine al quantum debeatur, radica la sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, sia statali che regionali, concernenti il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (c.d. payback). Con il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti ha censurato i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e le relative circolari applicative. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato i decreti assessorili della Regione Siciliana di individuazione della quota di ripiano.
Le amministrazioni statali resistenti hanno eccepito l’infondatezza del gravame e, con successiva memoria, l’inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha rideterminato l’obbligazione delle aziende fornitrici nella misura del 25 per cento degli importi, prevedendo che il versamento di tale quota estingua l’obbligazione e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la società ricorrente ha documentato di aver versato, in favore della Regione Siciliana, l’importo di ripiano nella misura rideterminata ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, come convertito, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il TAR ha osservato che il deposito documentale dell’avvenuto pagamento, pur non essendo di per sé idoneo alla definizione del giudizio mediante cessazione della materia del contendere – essendo all’uopo richiesta, ex lege, la comunicazione da parte delle Regioni dei provvedimenti di accertamento dell’integrale pagamento – costituisce comunque un elemento dal quale desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
La pronuncia si fonda su un duplice presupposto: da un lato, l’avvenuto pagamento della quota di ripiano è stato documentato dalla società ricorrente; dall’altro, lo stesso non è stato contestato dalle amministrazioni resistenti, soprattutto per ciò che concerne il quantum debeatur, così come rideterminato dalla normativa sopravvenuta. Tale elemento fattuale, non controverso, ha indotto il Collegio a ritenere venuto meno l’interesse strumentale alla decisione nel merito delle censure proposte.
In definitiva, tanto il ricorso introduttivo quanto i due ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha altresì disposto l’eccezionale compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione in rito della controversia e dell’espressa richiesta della società ricorrente, alla quale le amministrazioni resistenti non si sono opposte.
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Nota della Redazione
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