Lo sgombero del bene confiscato è atto dovuto e non richiede la notifica al formale intestatario (TAR Lazio n. 12939 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sgombero di un immobile confiscato, adottata ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, costituisce esercizio di un potere vincolato e si atteggia come atto dovuto, strettamente consequenziale alla confisca definitiva. Essa non è condizionata dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene, né richiede la comunicazione di avvio del procedimento o la notifica al soggetto che risulti formalmente intestatario, quando la fittizietà dell’intestazione sia stata accertata in sede penale. Il carattere vincolato esclude, altresì, che l’amministrazione debba operare un bilanciamento con esigenze abitative del privato, non essendo predicabile un diritto all’abitazione di terzi sul bene ormai appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.
Il Fatto
Il ricorrente, formalmente intestatario di un immobile, impugnava l’ordinanza di sgombero emessa dall’Agenzia Nazionale in esecuzione di una confisca definitiva disposta a carico del padre, ritenuto autore di reati di criminalità organizzata e intestazione fittizia. Il ricorrente deduceva la mancata notifica del provvedimento, l’insussistenza di una confisca definitiva, l’assenza di un provvedimento di destinazione e la violazione del contraddittorio procedimentale e del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha superato il preliminare profilo di inammissibilità del ricorso per mancata prova della notifica, rilevando l’avvenuta costituzione in giudizio dell’Agenzia. Nel merito, ha accertato che l’immobile era compreso tra quelli oggetto del provvedimento di confisca, divenuto definitivo a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la conferma in appello della confisca stessa. Ha quindi escluso che sussistesse un diverso provvedimento giurisdizionale di restituzione, non essendo stata prodotta la sentenza citata dal ricorrente.
Quanto alla mancata notifica, il Collegio ha richiamato il principio per cui, accertata la fittizietà dell’intestazione, la notifica al formale intestatario non è necessaria per dare esecuzione alla confisca, potendo al più configurarsi una causa di momentanea non opponibilità del provvedimento. Ha inoltre ribadito la natura vincolata dell’ordinanza di sgombero, qualificata come atto dovuto e consequenziale alla confisca, che determina l’istantaneo trasferimento del bene al patrimonio dello Stato ai sensi dell’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011.
La Corte ha escluso la fondatezza delle censure relative alla violazione del contraddittorio procedimentale, osservando che, trattandosi di atto vincolato, l’eventuale apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto modificare l’esito. Ha altresì precisato che l’ordinanza di sgombero non è riconducibile alle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, e che la sua motivazione è sufficiente, essendo espressamente riferita ai presupposti della confisca definitiva. Infine, ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui la confisca di prevenzione non confligge con i principi CEDU, non essendo riconosciuto un diritto prevalente del soggetto a permanere nell’immobile confiscato.
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Nota della Redazione
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