Inaccessibilità degli atti del procedimento disciplinare a carico di magistrati ordinari per natura giurisdizionale (TAR Lazio n. 12910 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare avviato nei confronti dei magistrati ordinari ha natura giurisdizionale, con la conseguenza che gli atti che lo compongono non costituiscono documenti amministrativi e sono sottratti al diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241/1990. L’invocazione dell’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, della medesima legge non muta tale conclusione, atteso che la norma presuppone pur sempre la natura amministrativa del documento richiesto. La comunicazione dell’esito del procedimento disciplinare – ivi inclusa l’archiviazione – segue pertanto le regole proprie del rito, che prevedono la trasmissione dell’esito unicamente al Ministro della giustizia, titolare del potere disciplinare.
Il Fatto
La ricorrente, autrice di un esposto disciplinare nei confronti di due magistrati ordinari presentato alla Procura generale presso la Corte di cassazione, aveva chiesto l’accesso agli atti del relativo procedimento. L’ufficio aveva comunicato la sola definizione del procedimento, senza consentire la consultazione e l’estrazione di copia della documentazione. Avverso tale diniego, la ricorrente aveva adito il TAR, sostenendo che la presentazione dell’esposto avrebbe fatto sorgere una posizione di interesse qualificato alla conoscenza degli atti, ritenuti funzionali all’esercizio del diritto di azione e di difesa. Si erano costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto l’estromissione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non essendo tale amministrazione parte del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Nel merito, il TAR ha rilevato che l’invocato art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 – che disciplina l’accesso difensivo – trova applicazione unicamente allorquando l’istanza abbia ad oggetto un documento amministrativo, ossia una rappresentazione di contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione. Tale nozione non include gli atti degli uffici giudiziari, come già affermato dal TAR Lazio, sez. I, 18 giugno 2024, n. 12490.
Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, a differenza di quello concernente gli illeciti disciplinari degli altri organi giudicanti, ha carattere giurisdizionale, come precisato da Cons. Stato, sez. VII, 5 febbraio 2024, n. 1192. Da tale natura discende l’esclusione dell’applicabilità delle regole sul procedimento amministrativo e, conseguentemente, di quelle sull’accesso documentale.
La comunicazione delle informazioni contenute negli atti del procedimento disciplinare non segue quindi le regole della legge n. 241/1990, ma la disciplina propria del rito disciplinare, che prevede unicamente la comunicazione dello stato del procedimento. In particolare, l’archiviazione – esito desumibile dalla comunicazione ricevuta – deve essere trasmessa esclusivamente al Ministro della giustizia, quale titolare del potere disciplinare, ai sensi dell’art. 16, comma 5-bis, d.lgs. n. 109/2006. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.