Difetto di giurisdizione dell’AG sugli elenchi ISTAT delle pubbliche amministrazioni a seguito di Corte cost. n. 39/2026 (TAR Lazio n. 12907 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cognizione piena sulla ricognizione, ad opera dell’ISTAT, delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 appartiene al giudice contabile, con la conseguenza che il ricorso avverso l’Elenco delle unità istituzionali proposto dinanzi al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di giurisdizione. Tale principio discende direttamente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, intervenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2026, che ha risolto il connesso conflitto di giurisdizione. La causa può essere riproposta dinanzi alla Corte dei conti entro i termini e con la salvezza degli effetti di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento in parte qua, l’Elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni, redatto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 e aggiornato per l’anno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 225 del 26 settembre 2023.
Nel giudizio dinanzi al TAR Lazio si sono costituite le amministrazioni resistenti, mentre l’Istituto Nazionale di Statistica non ha ritualmente costituito il proprio contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2026 del 27 marzo 2026, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020.
Detta declaratoria ha definitivamente risolto la questione concernente la giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche, attribuendo alla Corte dei conti la cognizione piena sul predetto elenco, in luogo del giudice amministrativo.
In applicazione di tale principio, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, non sussistendo in capo a quest’ultimo il potere di conoscere della controversia.
Il Tribunale ha tuttavia disposto la compensazione delle spese di lite, alla luce della complessità della questione giuridica esaminata e del quadro normativo di riferimento, caratterizzato da interventi legislativi e pronunce della Consulta che hanno inciso sulla stessa materia.
La pronuncia ha infine precisato che la causa potrà essere riproposta dinanzi al giudice contabile ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con la salvezza degli effetti processuali e sostanziali ivi previsti.
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Nota della Redazione
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