Il termine per la domanda di quiescenza non è perentorio: spettano i sei scatti al personale di polizia in pensione anticipata (TAR Lazio n. 12894 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come richiamato dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, si applica al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il termine di presentazione della domanda di collocamento a riposo, previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 6-bis, non è qualificato come perentorio e il suo superamento non determina alcuna decadenza, atteso che la disposizione fa riferimento allo status soggettivo dell’interessato e non a oneri procedimentali. Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo dell’indennità di buonuscita spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e oggi in congedo, era stato collocato in pensione a domanda dopo aver maturato un’età di almeno 55 anni e oltre 35 anni di servizio. L’INPS, nel liquidare il trattamento di fine servizio, non aveva riconosciuto il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
Avverso il prospetto di liquidazione e la determina del trattamento di fine servizio, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo della prestazione con l’inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito deducendo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, condividendo il già espresso orientamento della Sezione, confermato dal Consiglio di Stato, Sez. II, 14 ottobre 2024, n. 8238. La Corte ha richiamato il tenore testuale dell’art. 6-bis, comma 1, del d.l. n. 387/1987, che attribuisce al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio per età, per inabilità permanente o per decesso, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
Il Collegio ha ritenuto che la situazione del ricorrente si attagli perfettamente alla fattispecie del secondo comma dell’art. 6-bis, che estende il beneficio al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione di aver compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Quanto al termine del 30 giugno per la presentazione della domanda, il TAR ha osservato che la disposizione non lo qualifica come perentorio né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendo l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, secondo cui il rinvio alle “condizioni” allude allo status soggettivo dell’interessato piuttosto che a oneri procedimentali.
La Corte ha poi respinto l’eccezione di incostituzionalità sollevata in modo generico dall’INPS, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2831 del 20 marzo 2023. Tale pronuncia ha chiarito che l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 ha sottolineato la perdurante vigenza dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per le forze di polizia ad ordinamento militare, e che l’attività interpretativa, anche costituzionalmente orientata, non può attribuire alla legge un contenuto opposto a quello espresso.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con la dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici e l’obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Sulle relative somme il TAR ha riconosciuto i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, come da orientamento della Cassazione civile, Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624.
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Nota della Redazione
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