Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 12770 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse è pronuncia di rito che presuppone l’accertamento della cessazione dell’interesse alla decisione, intervenuta successivamente alla proposizione del gravame. La relativa valutazione può fondarsi su una memoria con cui il difensore di parte ricorrente rappresenti il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso. La compensazione delle spese di lite può essere disposta anche in ragione della definizione del giudizio con pronuncia in rito, ove non registri opposizioni delle controparti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota regionale del 14 febbraio 2023 e la successiva nota del 7 marzo 2023, con cui la Regione aveva trasmesso agli operatori economici gli indici ricalcolati per la revisione dei prezzi per l’anno 2023 e per il conguaglio dei canoni dell’anno 2022, chiedendone la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, con connesse domande di accertamento e condanna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con memoria depositata il 22 aprile 2026, il difensore di parte ricorrente aveva rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse della propria assistita alla decisione del ricorso. Tale circostanza ha integrato il presupposto per la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che sanziona l’assenza di un interesse attuale alla coltivazione del giudizio.
La pronuncia si è quindi risolta in una statuizione di rito, senza entrare nel merito delle censure dedotte avverso le note impugnate. In ordine alle spese di lite, il difensore di parte ricorrente ne aveva formulato richiesta di compensazione, cui non si erano opposti i difensori delle controparti costituite; il Collegio ha pertanto disposto la compensazione, anche in ragione della natura processuale della definizione del giudizio.
La decisione si inserisce nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 giugno 2026, nel corso della quale la causa è stata trattenuta in decisione. L’esito è stato infine formalizzato con la sentenza qui annotata, che ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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