Riapertura degli scorrimenti concorsuali per i candidati immatricolati come “prenotati” (TAR Lazio n. 12530 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota ministeriale che esclude dagli scorrimenti successivi i candidati già immatricolati in posizione di “prenotato” non ha natura meramente esecutiva di un provvedimento giurisdizionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo. Tale scelta è illegittima quando determina una disparità di trattamento tra candidati che, a seguito dell’annullamento della procedura concorsuale, si erano immatricolati per non incorrere nella decadenza dalla graduatoria, e candidati che avevano rinunciato o non avevano potuto immatricolarsi. La posizione di “prenotato” rendeva l’immatricolazione una scelta necessitata, non prevista dalle regole ordinarie della procedura; una volta riaperti gli scorrimenti, l’amministrazione deve consentire anche a tali soggetti di concorrere per una sede diversa, senza imporre loro un’alternativa irreversibile. L’interesse al reinserimento in graduatoria ha natura strumentale e non attiene al diritto alla frequenza del corso, sicché è esclusa l’improcedibilità per consolidamento.
Il Fatto
La vicenda riguarda il concorso di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l’anno accademico 2023/2024. A seguito della sentenza del TAR Lazio n. 863/2024, che aveva annullato la procedura con salvezza delle immatricolazioni già effettuate, i ricorrenti, in posizione di “prenotato”, si erano immatricolati presso le rispettive Università per evitare la decadenza dalla graduatoria. Successivamente, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1286/2024, sospendeva gli effetti di tale sentenza e il Ministero, riaperti gli scorrimenti, escludeva i candidati già immatricolati.
I ricorrenti impugnavano le note ministeriali del 18 gennaio e del 18 aprile 2024, deducendo l’illegittimità della scelta che imponeva loro una decisione irreversibile e una disparità di trattamento rispetto ai candidati decaduti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei giudizi, rilevando l’identità soggettiva e oggettiva delle controversie. Ha poi dichiarato improcedibile il ricorso per la maggior parte dei ricorrenti, che avevano dichiarato di non avere più interesse alla decisione, residuando l’interesse alla trattazione per la sola candidata che aveva chiesto il reinserimento in graduatoria.
Quanto alle eccezioni del Ministero, il TAR ha rigettato l’eccezione di tardività, rilevando che la nota del 18 gennaio 2024 aveva assunto portata lesiva solo con la successiva nota di aprile, che rendeva definitive le immatricolazioni. Ha inoltre ritenuto fornita la prova di resistenza, avendo la ricorrente prodotto gli stralci della graduatoria da cui risultava che l’ultimo immatricolato nella sede desiderata aveva un punteggio inferiore.
Nel merito, il Collegio ha affermato che, a seguito dell’annullamento della procedura, le scelte degli studenti in posizione di “prenotato” erano risultate necessitate dall’alternativa tra immatricolarsi e perdere ogni possibilità. Tale vincolo aveva riguardato indistintamente tutti i soggetti in graduatoria, sicché non si giustificava, dopo la riapertura degli scorrimenti, un trattamento differenziato tra chi si era immatricolato e chi aveva rinunciato.
La scelta del Ministero di escludere la ricorrente dagli scorrimenti è stata pertanto ritenuta illegittima, con conseguente accoglimento del ricorso e conferma dell’immatricolazione presso l’Università prescelta, con scioglimento della riserva apposta in sede cautelare. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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