Illegittima la riduzione della scadenza delle concessioni demaniali rilasciate all’esito di procedura evidenziale (TAR Lazio n. 12397 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale marittima rilasciata all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, con scadenza fissata al 2033, non è assimilabile alle concessioni oggetto di proroga legale e non può essere ricompresa tra i titoli in scadenza al 30 settembre 2027 ai sensi dell’art. 3 della legge n. 118/2022 e del decreto-legge n. 131/2024. La delibera comunale che, in via generale, riduca la durata di tali titoli è illegittima per eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione dell’affidamento del concessionario, non potendo l’amministrazione comprimere l’efficacia di un provvedimento favorevole senza attivare il potere di autotutela con le garanzie della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima in località Focene, nel comune di Fiumicino, rilasciata nel 2023 all’esito di una procedura selettiva con scadenza al 31 dicembre 2033, ha impugnato le delibere con cui la Giunta comunale aveva individuato, dapprima nel 31 dicembre 2024 e poi nel 30 settembre 2027, il termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni, incluse quelle già oggetto di estensione temporale ai sensi della legge n. 145/2018. La società ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 118/2022, dei principi unionali in materia di concorrenza e delle garanzie procedimentali, chiedendo in via subordinata il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la tardività dell’impugnativa, osservando che l’eccezione sollevata dal Comune riguardava un atto diverso, oggetto di separato giudizio. Nel merito, ha richiamato la sentenza della stessa Sezione n. 6716 del 2026, che ha annullato la determinazione dirigenziale con cui era stata dichiarata l’inesistenza delle concessioni scadenti al 2033.
La pronuncia si fonda sulla distinzione tra i titoli rilasciati in forza di proroghe legali automatiche e quelli conseguiti all’esito di una procedura competitiva. Nel caso in esame, la concessione risultava rilasciata a seguito di una procedura conforme ai requisiti di pubblicità e trasparenza enucleati dalla giurisprudenza unionale e recava una scadenza espressamente fissata al 31 dicembre 2033.
Ne consegue che l’inclusione di tale titolo tra quelli da assoggettare alle nuove procedure di affidamento, con riduzione del termine di efficacia, integra un difetto di istruttoria e una erroneità dei presupposti: l’amministrazione avrebbe dovuto esercitare, se del caso, il potere di autotutela con le garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/1990, non potendo procedere a una compressione generalizzata dell’affidamento ingenerato dal provvedimento favorevole.
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando in parte qua le delibere impugnate e dichiarando assorbite le domande risarcitorie proposte in via subordinata, con integrale compensazione delle spese per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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