Illegittima la ricomprensione delle concessioni rilasciate con procedura selettiva tra quelle in scadenza al 30.09.2027 (TAR Lazio n. 12373 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui un Comune, nell’individuare le concessioni demaniali marittime da rimettere a gara, ricomprendono tra quelle in scadenza al 30 settembre 2027 anche i titoli rilasciati o rinnovati all’esito di una procedura selettiva con adeguate garanzie di pubblicità, trasparenza e imparzialità, sono illegittime: tali titoli, infatti, non costituiscono proroghe automatiche ex lege e continuano ad avere efficacia fino al termine previsto dal relativo atto concessorio. L’annullamento consegue alla natura non ricognitiva ma lesiva dell’atto che anticipa la scadenza del titolo, senza che rilevi la circostanza che la selezione sia stata svolta secondo il modello comparativo del codice della navigazione. L’accoglimento della domanda principale di annullamento esonera il giudice dall’esame delle domande risarcitorie subordinate.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2021 in estensione di un precedente titolo, con scadenza fissata al 31 dicembre 2033, ha impugnato tre delibere della Giunta comunale. Con tali atti l’amministrazione, in attesa delle procedure competitive, aveva individuato il termine ultimo di efficacia delle concessioni – dapprima al 31 dicembre 2024 e poi al 30 settembre 2027, da ultimo ai sensi della legge n. 166/2024 – ricomprendendovi anche i titoli già oggetto di estensione nella vigenza della legge n. 145/2018, come quello della ricorrente. Avverso le delibere la società ha dedotto, tra l’altro, la violazione dei principi di concorrenza e dell’art. 3, comma 2, legge n. 118/2022, sostenendo che la propria concessione non derivava da una proroga automatica ma era stata rilasciata all’esito di un procedimento selettivo con adeguate garanzie di pubblicità e imparzialità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività, rilevando che la stessa era limitata a una determinazione dirigenziale oggetto di separato giudizio, non rientrante nell’odierno scrutinio. Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata sulla base di un richiamo alla sentenza della medesima Sezione n. 6721 del 14.04.2026, che aveva già annullato la determinazione con cui il Comune aveva dichiarato l’inesistenza delle concessioni demaniali turistico-ricreative con scadenza al 2033.
Il Tribunale ha osservato che, alla luce delle ragioni esposte in tale pronuncia – cui l’articolo 88, comma 2, lettera d), cod. proc. amm. consente di rinviare – i provvedimenti gravati risultano illegittimi nella parte in cui includono il titolo rilasciato alla ricorrente tra le concessioni in scadenza al 30 settembre 2027. Rileva, in particolare, che nel titolo concesso all’esito della procedura evidenziale risultava indicata come data di scadenza il 31 dicembre 2033: l’inclusione tra i rapporti da rimettere a gara anticipa, pertanto, ingiustificatamente il termine finale di efficacia.
La sentenza precisa che le concessioni rilasciate o rinnovate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di trasparenza, pubblicità e imparzialità non possono essere assimilate alle proroghe automatiche “per legge”: per esse, ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 118/2022 e successive proroghe, l’efficacia prosegue sino al termine previsto dal titolo. L’atto comunale, lungi dall’avere natura meramente ricognitiva, incide negativamente sulla posizione giuridica del concessionario e va conseguentemente annullato.
L’accoglimento delle domande proposte in via principale ha esonerato il Collegio dall’esame delle pretese risarcitorie e di indennizzo formulate in via subordinata. La novità delle questioni trattate ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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