La cessazione della relazione sentimentale rende improcedibile il ricorso contro la revoca della protezione (TAR Lazio n. 12339 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del programma speciale di protezione, disposta nei confronti del familiare o del convivente del collaboratore di giustizia ai sensi dell’art. 9, comma 5, legge n. 82/1991, presuppone la verifica della permanenza dei requisiti che hanno giustificato l’ammissione, in particolare del vincolo affettivo con il collaboratore. La sopravvenuta cessazione della relazione sentimentale, che costituiva il titolo dell’inserimento nel programma, determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di annullamento del provvedimento di revoca, con consequenziale declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Tale esito non richiede un provvedimento satisfattivo dell’Amministrazione, essendo sufficiente il mutamento oggettivo della situazione di fatto.
Il Fatto
La ricorrente era stata ammessa al programma di protezione ai sensi dell’art. 9, comma 5, legge n. 82/1991 e dell’art. 3, comma 10, d.m. n. 161/2004, unitamente al proprio compagno, parente di un collaboratore di giustizia che aveva subito atti intimidatori per ritorsione. Con delibera del 13 luglio 2022 la Commissione Centrale revocava il programma nei confronti del compagno, per condotte incompatibili con la prosecuzione della misura, e con successiva delibera del 25 gennaio 2023 disponeva la revoca anche nei confronti della ricorrente, in ragione del venir meno del presupposto del vincolo di parentela con il collaboratore di giustizia. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 9, comma 5, legge n. 82/1991.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dato atto che la difesa della ricorrente, all’udienza di discussione del 12 giugno 2026, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno della relazione sentimentale con il compagno, cui era legato l’inserimento nel programma di protezione. Il Collegio ha tuttavia rilevato che non era intervenuto alcun provvedimento satisfattivo dell’Amministrazione, sicché non poteva configurarsi una cessazione della materia del contendere in senso proprio, ma una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La revoca del programma di protezione era stata disposta proprio in ragione del venir meno del vincolo affettivo, che costituiva il titolo dell’ammissione della ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 5, legge n. 82/1991; la dichiarata cessazione della relazione sentimentale rendeva del tutto venuto meno l’interesse all’annullamento del provvedimento, ormai privo di utilità concreta per la ricorrente.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il precedente di TAR Lazio, sez. I ter, 1 luglio 2022, n. 8977 in tema di definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse in assenza di provvedimento satisfattivo. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, in considerazione della materia del contendere e della definizione in rito del giudizio. Il TAR ha infine confermato in via definitiva l’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, già disposta con ordinanza cautelare, subordinando la liquidazione della parcella del difensore alla verifica della persistenza dei requisiti reddituali e dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 81 d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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