Pratiche commerciali scorrette e greenwashing nel settore del lusso: il TAR Lazio conferma la sanzione (TAR Lazio n. 12334 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce pratica commerciale scorretta la diffusione di dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale non veritiere, relative alla propria filiera produttiva, in contrasto con le condizioni di lavoro effettivamente riscontrate presso i sub-fornitori. La condotta è idonea a incidere sulle decisioni commerciali del consumatore medio, rafforzando la reputazione del marchio in assenza di un effettivo impegno. La valutazione degli impegni ex art. 27, comma 7, cod. cons. è ampiamente discrezionale e sindacabile solo per difetto di presupposti, illogicità o travisamento, mentre la disparità di trattamento presuppone l’assoluta identità delle situazioni. Il principio del ne bis in idem non opera tra il procedimento di prevenzione ex art. 34 cod. antimafia e il procedimento sanzionatorio dell’Agcm, avendo finalità diverse: prognostica il primo, retrospettiva il secondo.
Il Fatto
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva irrogato una sanzione alle società del gruppo Armani per aver diffuso, a partire dal 2022, dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale non veritiere, idonee a influire sulle scelte commerciali dei consumatori. Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, avevano accertato che parte della produzione era affidata a sub-fornitori che impiegavano manodopera in violazione delle norme giuslavoristiche e sulla salute e sicurezza. Il Tribunale di Milano aveva disposto l’amministrazione giudiziaria di una delle società, poi archiviata per il venir meno dei presupposti. Le società ricorrenti impugnavano il provvedimento sanzionatorio deducendo, tra l’altro, la violazione del ne bis in idem.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. In primo luogo, ha escluso la violazione del ne bis in idem, rilevando che il procedimento di prevenzione patrimoniale ex art. 34 cod. antimafia ha finalità prognostica e preventiva, mentre il procedimento sanzionatorio dell’Agcm ha natura repressiva e retrospettiva. I due interventi, pur fondandosi su elementi fattuali comuni, perseguono scopi diversi e non presentano identità di funzione sanzionatoria.
Il Collegio ha poi ritenuto legittimo il rigetto degli impegni proposti, trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale dell’Autorità, sindacabile solo per manifesta illogicità. Ha inoltre escluso la disparità di trattamento rispetto al caso Dior, valorizzando un’operazione di distinguishing fondata sulla piena consapevolezza delle irregolarità da parte della società, emersa da sopralluoghi mensili presso gli opifici e da corrispondenza interna.
Quanto alla mancata audizione dinanzi al Collegio, il TAR ha precisato che il procedimento ha natura cartolare e che il contraddittorio può essere garantito per iscritto, essendo l’oralità assicurata in sede giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, il cui scrutinio garantisce piena full jurisdiction.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto integrati tutti gli elementi dell’illecito: l’impiego di manodopera in violazione delle regole giuslavoristiche, la consapevolezza di tale circostanza, il manifesto contrasto tra le dichiarazioni etiche pubblicizzate e la condotta effettiva, nonché l’idoneità del messaggio a trarre in inganno il consumatore medio, trattandosi di illecito di pericolo per il quale non occorre la prova dell’avvenuto inganno.
Infine, la sanzione è stata ritenuta proporzionata, considerata la gravità dell’illecito e la già applicata riduzione del 30% per le attenuanti.
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Nota della Redazione
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