Rifiuto di riconoscimento del titolo estero rilasciato da istituto non accreditato nello Stato di origine (TAR Lazio n. 12306 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo di studio conseguito all’estero presuppone che l’istituto erogante, oltre a essere autorizzato a operare nel Paese di origine, sia parte integrante del sistema formativo di quello Stato, tramite apposito atto di riconoscimento o accreditamento. L’istituto appartenente al mero spazio formativo interno, benché identificato con il termine “università”, rilascia titoli privi dello stesso valore di quelli delle istituzioni accreditate; la linea di discrimine risiede nell’accreditamento. In difetto di tale requisito, il titolo non rientra nelle nozioni di “titolo di formazione” o “attestato di competenza” di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), e art. 11, lett. a), della Direttiva 2005/36/CE, né può essere riconosciuto ai sensi della Convenzione di Lisbona. Le libertà di circolazione non impongono allo Stato ospitante di attribuire al titolo un valore superiore a quello che esso possiede nello Stato di origine.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera presso l’I.S.F.O.A., istituto privato istituito ai sensi del Codice Civile svizzero, per le classi di concorso AA00 (scuola infanzia) ed EE00 (scuola primaria). Il Ministero dell’Istruzione e del Merito rigettava la domanda, rilevando che l’ente non figura nell’elenco delle università accreditate dalle autorità elvetiche e non è autorizzato al rilascio di titoli abilitanti, con conseguente assenza dei presupposti per la valutazione ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.
Avverso il diniego, il ricorrente deduceva undici motivi di ricorso, incentrati sulla violazione del contraddittorio procedimentale, sulla libertà della scienza e dell’economia nell’ordinamento svizzero, sulla violazione della Convenzione di Lisbona, della Direttiva 2005/36/CE e dei principi europei di libera circolazione, nonché sulla mancata valutazione delle misure compensative.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo le censure infondate e trattabili unitariamente. Il Collegio ha ricostruito il quadro giuridico muovendo dalla Convenzione di Lisbona, la quale richiede, ai fini del riconoscimento, che l’istituto appartenga al sistema formativo del Paese di origine tramite atto di riconoscimento o accreditamento, non essendo sufficiente la mera autorizzazione a operare. Tale lettura è confermata dal Manuale EAR, che raccomanda di verificare lo “status dell’istituzione” e le autorità coinvolte nel rilascio del titolo.
Quanto al sistema elvetico, il giudice ha chiarito che l’appartenenza dell’ISFOA allo spazio formativo interno non implica l’inserimento nel sistema universitario svizzero: la linea di discrimine risiede nell’accreditamento. In assenza di tale requisito, il titolo non rientra nell’ambito di applicazione della Convenzione di Lisbona e della legge di ratifica n. 148/2002. L’Accordo del 7 dicembre 2000 tra Svizzera e Italia ammette al riconoscimento solo i titoli rilasciati dalle istituzioni ricomprese negli allegati A) e B), tra cui l’ISFOA non figura.
Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità diretta dei principi del TFUE, trattandosi di titolo proveniente dalla Svizzera, Paese non membro dell’UE. Ha richiamato la CGUE, sentenza 20.11.2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, secondo cui le libertà di circolazione non impongono allo Stato ospitante di attribuire a un titolo un valore superiore a quello che esso ha nello Stato di origine, né la fiducia reciproca può essere invocata quando il titolo non offre garanzie sul livello e sulla qualità delle competenze attestate.
Quanto alla doglianza procedurale relativa alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il TAR ha applicato l’orientamento del Consiglio di Stato per cui la mancata comunicazione dei motivi ostativi degrada a vizio non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimento vincolato. La domanda risarcitoria è stata respinta per assenza di illecito e di nesso causale. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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