Riconoscimento titoli esteri da istituti non accreditati: necessaria l’integrazione nel sistema formativo dello Stato d’origine (TAR Lazio n. 12295 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo di studio conseguito all’estero, l’istituto che lo ha rilasciato deve essere parte integrante del sistema formativo dello Stato d’origine, tramite apposito atto di riconoscimento o accreditamento. La sola autorizzazione a operare nel settore della formazione non è sufficiente a configurare l’istituto come appartenente al sistema universitario estero. Ne consegue che i titoli rilasciati da istituti privati non accreditati, né riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2005/36/CE né della Convenzione di Lisbona e non possono essere valutati ai fini dell’equipollenza.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera, presso l’ente di formazione privato non accreditato come università, per la classe di concorso Scuola Primaria. Il Ministero resistente rigettava la domanda, ritenendo che l’istituto non fosse autorizzato al rilascio di titoli abilitanti e che il percorso formativo non fosse soggetto al controllo di qualità dell’agenzia elvetica di accreditamento. Il diniego evidenziava l’assenza dei presupposti per procedere alla valutazione del titolo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, nel respingere il ricorso, ricostruisce il quadro normativo di riferimento partendo dalla Convenzione di Lisbona, la quale richiede che l’istituto di istruzione superiore sia riconosciuto dall’autorità competente di una Parte come appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore. La mera autorizzazione a operare nel settore formativo viene distinta dall’atto di accreditamento, che solo rende l’ente parte integrante del sistema universitario dello Stato d’origine.
Il Collegio precisa che l’appartenenza al “mero spazio formativo” dell’istituto non basta: è necessario l’accreditamento da parte delle competenti autorità elvetiche. Tale principio è ricavato sia dalla Convenzione di Lisbona sia dal Manuale EAR, che raccomanda ai valutatori di verificare lo status dell’istituzione che ha rilasciato il titolo. Pertanto, i titoli rilasciati da istituti privati non accreditati non ricadono nell’ambito di applicazione della Convenzione e della legge di ratifica n. 148/2002.
La Corte esamina anche l’eccezione relativa all’applicazione diretta dei principi del TFUE. Richiamando la giurisprudenza europea, evidenzia che le libertà di circolazione non possono imporre allo Stato ospitante di attribuire a un titolo di formazione un valore superiore a quello che esso ha nello Stato d’origine, specialmente quando il titolo sia privo di qualsiasi carattere ufficiale. La fiducia reciproca alla base del sistema di riconoscimento non può essere invocata per titoli rilasciati da istituzioni prive di garanzie di qualità.
Infine, con riferimento alla doglianza procedurale sulla mancata comunicazione dei motivi ostativi, il Tribunale applica il principio della non annullabilità del provvedimento per vizi procedimentali quando il contenuto sia vincolato. L’assenza dei presupposti per il riconoscimento impedisce che l’apporto procedimentale del privato potesse condurre a un esito diverso. Il ricorso è respinto e la domanda risarcitoria rigettata per la mancata dimostrazione dell’illecito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.