Concorso Polizia di Stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 12229 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, depositata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che occorra accertare la fondatezza delle censure proposte. La definizione in rito della controversia e l’assenza di opposizione delle altre parti costituite alla richiesta di compensazione delle spese di lite integrano i giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di “NON IDONEO” del 1° marzo 2023 e i relativi punteggi espressi all’esito delle prove attitudinali e del colloquio dalla Commissione Esaminatrice, che ne hanno determinato l’esclusione dalla graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.188 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 29 settembre 2022. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la graduatoria nella parte in cui non lo contempla tra i vincitori. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha depositato in data 3 marzo 2026 una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, con contestuale richiesta di compensazione delle spese di lite.
Alla luce di tale dichiarazione, il Collegio ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il quale prevede che il ricorso sia dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, non sia più stata prospettata alcuna lesione attuale e concreta a un interesse legittimo.
Il Tribunale ha, altresì, ritenuto sussistenti i giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della definizione in rito della controversia e della esplicita richiesta di parte ricorrente, alla quale le altre parti costituite non si sono opposte.
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Nota della Redazione
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