Improcedibilità dell’azione avverso il silenzio e conversione del rito in rito ordinario (TAR Lazio n. 12187 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., presuppone la perdurante inerzia quale condizione dell’azione. La sopravvenuta adozione e notificazione del provvedimento conclusivo del procedimento determina il sopravvenuto difetto di interesse alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio, con conseguente improcedibilità del ricorso. In tal caso, l’interesse del ricorrente si trasla alla domanda di annullamento del provvedimento tardivamente adottato, da far valere mediante motivi aggiunti, con conversione del rito speciale in rito ordinario e fissazione della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva ottenuto il rilascio del nulla osta al lavoro nell’ambito della procedura flussi, in data 25 maggio 2025. Non essendo stata convocata dalla Prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, con ricorso notificato il 15 aprile 2026 aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione nel sub-procedimento relativo alla stipula del contratto, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Con motivi aggiunti depositati il 18 giugno 2026, la ricorrente aveva altresì impugnato il decreto di rigetto della domanda di nulla osta e il decreto di archiviazione dell’istanza, entrambi notificati il 23 aprile 2026, deducendo l’avvenuto regolare ingresso in Italia, la tempestiva comunicazione di primo ingresso e la sussistenza di tutti i requisiti di legge, ivi compreso il certificato di idoneità alloggiativa trasmesso successivamente all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione di improcedibilità del ricorso avverso il silenzio sollevata dall’Amministrazione, rilevando che l’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. postula come condizione dell’azione la perdurante inerzia dell’Amministrazione sull’istanza del privato. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva adottato il provvedimento di rigetto e il decreto di archiviazione, entrambi notificati in data 23 aprile 2026, così cessando lo stato di inerzia antecedentemente contestato.
La Corte ha precisato che, per effetto della sopravvenuta determinazione amministrativa e della proposizione dei motivi aggiunti, l’interesse della ricorrente si era traslato dalla contestazione dell’inerzia alla domanda di annullamento del provvedimento di rigetto del nulla osta al lavoro. Tale traslazione comporta l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse, nonché la conversione del rito speciale di cui all’art. 117 cod. proc. amm. in rito ordinario.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, disposto la conversione del rito, fissato per la trattazione dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 29 settembre 2026 e rinviato la regolazione delle spese di lite al definitivo, trattandosi di pronuncia non definitiva.
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Nota della Redazione
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