Accesso civico generalizzato: il diniego deve motivare anche sulla domanda ex d.lgs. 33/2013 (TAR Lazio n. 12094 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai documenti amministrativi, l’istanza presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 richiede, per la sua configurabilità, un interesse diretto, concreto e attuale, correlato a una situazione giuridicamente rilevante e contraddistinto da uno stretto nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa, non essendo sufficienti finalità esplorative, emulative o meramente ipotetiche. L’accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013, invece, spetta a chiunque e non richiede motivazione, essendo sottoposto al vaglio dell’amministrazione circa l’ammissibilità della richiesta alla stregua del “test dell’interesse pubblico” e del “test del pregiudizio”. L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi espressamente sull’istanza di accesso civico, non potendo il relativo diniego essere assorbito o implicitamente motivato dal rigetto dell’accesso documentale. L’atto di opposizione all’accesso presentato dal controinteressato in corso di procedimento è atto meramente endoprocedimentale, la cui eventuale illegittimità non si riverbera sul provvedimento finale, se questo si fonda su autonoma valutazione.
Il Fatto
Un consorzio, concorrente della società concessionaria dei servizi di biglietteria per il Parco Archeologico del Colosseo, presentava all’AGCM un’istanza di accesso, formulata sia ex l. n. 241/1990 sia ex d.lgs. n. 33/2013, per ottenere l’ostensione di atti del procedimento sanzionatorio conclusosi con l’accertamento di una pratica commerciale scorretta. L’Autorità, con provvedimento parzialmente negativo, consentiva l’accesso ad alcuni documenti, ma escludeva l’ostensione del verbale dell’audizione della Direzione del Parco. Il consorzio impugnava il diniego e, con motivi aggiunti, l’atto di opposizione all’accesso formulato dal Parco.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto la domanda di accesso documentale, ritenendo che la prospettazione della mera possibilità di proporre revocazione avverso sentenze sfavorevoli non integri un interesse concreto e attuale. La pretesa ostensiva è stata considerata di natura esplorativa, non sorretta da quello stretto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive, come richiesto dall’Adunanza Plenaria n. 4/2021. In tal senso, l’amministrazione ha correttamente bilanciato le contrapposte esigenze. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, in quanto l’atto di opposizione all’accesso è atto endoprocedimentale, la cui legittimità non inficia il provvedimento finale, fondato su autonoma valutazione.
Il Collegio ha, invece, accolto il ricorso sotto il profilo della carenza motivazionale del diniego in ordine all’istanza di accesso civico generalizzato. Il provvedimento impugnato non ha, infatti, offerto alcuna motivazione in merito al rigetto dell’istanza formulata ex art. 5 d.lgs. 33/2013, limitandosi a pronunciarsi sull’istanza di accesso documentale. Il TAR ha rammentato che l’accesso civico spetta a chiunque e che la relativa domanda non richiede una posizione qualificata, sicché l’amministrazione è comunque onerata di un vaglio di ammissibilità alla stregua dei test dell’interesse pubblico e del pregiudizio. Tale vaglio non può essere surrogato dal sindacato del giudice, ma deve essere esercitato in prima battuta dall’amministrazione, alla quale spetta motivare l’eventuale diniego. Il provvedimento è stato, quindi, annullato in parte qua, con l’obbligo per l’AGCM di pronunciarsi nuovamente sull’istanza di accesso civico.
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Nota della Redazione
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