Cessazione della materia del contendere per pagamento quota ridotta payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 12081 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie legale della cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici si perfeziona solo con la sussistenza cumulativa di due presupposti: il tempestivo versamento, da parte dell’azienda fornitrice, della quota ridotta del payback, e l’accertamento dell’avvenuto pagamento da parte della regione o provincia autonoma, con provvedimento comunicato alla segreteria del TAR Lazio. In assenza di tale attestazione, il giudice adito non può pronunciare la cessazione della materia del contendere ma può dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., desumendo la carenza di interesse dalla dichiarazione della parte ricorrente di aver aderito alla procedura di decurtazione.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14.12.2022, con cui erano stati approvati gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, nonché gli atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e l’Accordo CSR n. 181 del 7 novembre 2019. Con atto depositato in data 3 aprile 2026, la società ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa, dichiarando che era venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, avendo provveduto al versamento della quota ridotta ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha osservato che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 prevede che, decorso il termine di trenta giorni, le regioni e le province autonome accertino l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
Dalla lettura della norma, il Collegio ha rilevato che la cessazione della materia del contendere richiede la sussistenza di una fattispecie complessa, il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi: l’azienda fornitrice deve aver tempestivamente pagato la quota ridotta, e la regione o provincia autonoma deve aver adottato l’attestazione circa l’avvenuto pagamento, comunicandola alla segreteria del giudice amministrativo.
Nel caso di specie, la società ricorrente non ha depositato nel fascicolo di causa il provvedimento regionale di accertamento dell’avvenuto versamento, né risulta la relativa comunicazione alla segreteria del TAR. Pertanto, la fattispecie legale di cui al richiamato art. 7 del d.l. n. 95/2025 non risulta integrata, non potendo trovare applicazione la declaratoria di cessazione della materia del contendere richiesta dalla parte.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., norma che consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse. La dichiarazione della parte ricorrente di aver aderito alla procedura di decurtazione di cui all’art. 7 del d.l. n. 95/2025 e di aver adempiuto alle conseguenti obbligazioni pecuniarie costituisce un atto univoco dal quale desumere la perdita di interesse alla decisione.
Il Collegio ha, infine, disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, ravvisando giustificati motivi nella peculiarità della controversia e nelle sopravvenienze normative, e ha dichiarato il ricorso improcedibile.
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Nota della Redazione
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