Ottemperanza e silenzio: inammissibilità per la mancata esecuzione del capo sull’accertamento (TAR Lazio n. 11952 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è consentito ricorrere al giudizio di ottemperanza per dare esecuzione a una sentenza amministrativa in tema di silenzio-inadempimento, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., in quanto il rito speciale già prevede la possibilità, per il giudice che ha adottato la sentenza di accoglimento, di decidere in materia di esecuzione, anche tramite la nomina di un commissario ad acta. La fase esecutiva costituisce un incidente interno all’unitario giudizio avverso il silenzio, da instaurare nel procedimento principale, ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., e non un autonomo giudizio ex art. 114 c.p.a. Il ricorso per ottemperanza resta, invece, ammissibile quando concerne l’esecuzione del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese processuali.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva ottenuto una sentenza del TAR Lazio che accertava l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su una domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite. A fronte della scadenza del doppio termine assegnato all’Amministrazione e al commissario ad acta, la parte ricorrente proponeva un autonomo ricorso per l’ottemperanza della sentenza, lamentando sia la mancata conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, sia il mancato pagamento delle somme dovute per le spese processuali. L’Amministrazione si costituiva in giudizio senza depositare memorie.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato una questione di inammissibilità parziale del ricorso, dando avviso alla parte ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.. Sul punto, il Collegio ha ritenuto che l’istanza volta a ottenere l’esecuzione del capo della sentenza relativo all’accertamento del silenzio-inadempimento non potesse essere proposta in via autonoma nelle forme del rito di cui agli artt. 114 e ss. c.p.a.
La giurisprudenza citata dal Collegio, tra cui T.a.r. Puglia, Bari, sez. II, 12 luglio 2022, n. 1024, ha chiarito che la disciplina del rito avverso il silenzio configura la fase esecutiva come momento interno dell’unitario giudizio, in un’ottica di massimo snellimento. L’art. 117, comma 4, c.p.a. prevede, infatti, che le questioni relative all’esecuzione della sentenza siano attratte alla competenza del giudice della fase di cognizione, configurando un vero e proprio “incidente di esecuzione” da instaurare nel procedimento principale.
Quanto all’ottemperanza del capo relativo alle spese processuali, il TAR ha accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997, e la mancata esecuzione della statuizione. Ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere al pagamento della somma dovuta entro novanta giorni, precisando che il contributo unificato da rifondere è pari a euro 300.
Il Collegio ha infine accolto la richiesta di condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di € 20,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla notifica della sentenza, e ha compensato le spese del giudizio in ragione della reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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