Accesso agli atti soddisfatto in pendenza di giudizio: cessazione della materia del contendere con condanna alle spese (TAR Lazio n. 11940 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito che postula l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, determinata da una successiva attività amministrativa satisfattiva. In materia di accesso agli atti, il riscontro intervenuto in pendenza di giudizio che consenta l’ostensione della documentazione richiesta determina il venir meno dell’interesse alla decisione, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Tale sopravvenienza non esclude tuttavia la condanna alle spese della parte resistente che abbia riscontrato l’istanza oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge, non potendo assumere rilievo la successiva apertura del contraddittorio con i controinteressati, ove avviata dopo la scadenza del predetto termine.
Il Fatto
La società ricorrente, con istanza del 18 febbraio 2026, aveva chiesto a RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di accedere a documenti relativi a un appalto per lavori di completamento di opere civili, senza ricevere riscontro nel termine di legge. Avverso il silenzio-rigetto formatosi, la società aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento del silenzio e l’accertamento del diritto di accesso ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990.
Nelle more del giudizio, RFI aveva riscontrato l’istanza con nota del 28 aprile 2026, consentendo l’accesso alla documentazione richiesta. La società ricorrente aveva quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, insistendo per la condanna alle spese della resistente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. RFI aveva invece chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il riscontro fornito da RFI in corso di causa aveva integralmente soddisfatto la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, determinando la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, secondo la giurisprudenza costante richiamata, definisce il giudizio nel merito e postula l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale della parte ricorrente, come avviene quando si determina una successiva attività amministrativa satisfattiva.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disatteso l’istanza di compensazione formulata da RFI, ritenendo che la condanna alle spese dovesse essere pronunciata in suo carico. Ha osservato che non poteva essere apprezzata favorevolmente l’apertura della fase procedimentale del contraddittorio con i controinteressati, in quanto avvenuta successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla presentazione dell’istanza di accesso.
La circostanza che il riscontro sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, e dopo la scadenza del termine normativamente previsto, ha pertanto assunto rilievo determinante ai fini della regolazione delle spese, escludendo che ricorressero giustificati motivi per la compensazione. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e condannato RFI alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.