Il rischio migratorio comprende l’abuso del titolo di ingresso per lavoro subordinato (TAR Lazio n. 11919 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del c.d. rischio migratorio, nell’ambito del diniego di visto per lavoro subordinato ex art. 22 d.lgs. n. 286/1998, non coincide esclusivamente con il pericolo di permanenza irregolare sul territorio nazionale, ma comprende altresì il rischio di abuso del titolo richiesto, ossia l’utilizzo del visto per finalità diverse da quelle dichiarate. La discrezionalità amministrativa in materia è particolarmente lata e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo ab externo, per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche. Il diniego di visto è legittimo quando è fondato su un’istruttoria approfondita che evidenzi, nel loro complesso, indici concretamente sintomatici di una ragionevole possibilità di abuso del titolo, quali lo stretto rapporto di parentela tra datore di lavoro e richiedente, la mancata conoscenza di elementi essenziali del rapporto lavorativo e la discrasia tra le mansioni dichiarate in domanda e quelle indicate in sede di colloquio. Non sussiste violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 se l’Amministrazione ha considerato adeguatamente le osservazioni del privato presentate in seguito al preavviso di rigetto, fondando il provvedimento finale su una motivazione ragionevole e congrua rispetto alle risultanze complessivamente acquisite.
Il Fatto
Un cittadino marocchino impugnava il diniego di visto per lavoro subordinato, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, in quanto privo dei requisiti di cui agli artt. 3, 21, 22, 24, 27 e 27-quater d.lgs. n. 286/1998, motivato con l’esito negativo del colloquio svoltosi con il richiedente, ritenuto non attendibile in ordine alla reale attività lavorativa che avrebbe dovuto svolgere in Italia.
Il ricorrente, che aveva ottenuto il nulla osta per essere assunto come elettricista presso un’azienda, lamentava la violazione della normativa di settore e l’eccesso di potere, nonché la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, per non avere l’Amministrazione tenuto conto delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricordato che la questione riguarda il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato e che la discrezionalità amministrativa in materia è particolarmente lata, sindacabile solo per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 11744/2022.
Il Collegio ha quindi precisato che la valutazione del c.d. rischio migratorio è nozione più ampia di quella di pericolo di permanenza irregolare, comprendendo anche il rischio che il visto venga utilizzato per finalità diverse da quelle dichiarate. La relazione della sede diplomatica, pur successiva all’adozione dell’atto, assume valenza di documento istruttorio ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento, e non di motivazione postuma.
Dall’istruttoria emergevano diversi indici sintomatici del rischio di abuso: lo stretto rapporto di parentela tra il datore di lavoro e il richiedente, risultato cugini; la mancata conoscenza da parte del ricorrente dell’ammontare della retribuzione, elemento essenziale del rapporto; la discrasia tra la mansione dichiarata nel nulla osta (elettricista) e quella indicata in sede di colloquio (autista); le incongruenze sulla pregressa esperienza lavorativa e sulla professione dichiarata in una precedente richiesta di visto. Tali elementi, valutati nel loro complesso, sono stati ritenuti concretamente sintomatici di una ragionevole possibilità di abuso del titolo richiesto.
Alla luce di tali considerazioni, la decisione della Sede diplomatica non è stata ritenuta né contrastante con la normativa di settore, né irragionevole. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il Collegio ha osservato che l’Amministrazione ha adeguatamente considerato tutte le argomentazioni della parte privata, anche successive al preavviso di rigetto, fondando il diniego su una motivazione ragionevole. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.