Il meccanismo del payback sui dispositivi medici non lede i principi costituzionali ed eurounitari, ma la domanda avverso il provvedimento regionale spetta al giudice ordinario (TAR Lazio, sez. III-quater, n. 11890 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile per gli anni 2015-2018, si configura come un contributo di solidarietà che non lede gli artt. 3, 41, 42, 53 e 97 Cost., né l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e gli artt. 16 e 52 della Carta di Nizza. Il contributo rispetta la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., essendo predeterminati soggetti obbligati, oggetto della prestazione e procedure. L’obbligo di ripiano, noto sin dal 2015, non viola l’affidamento degli operatori, e il riferimento al fatturato al lordo dell’IVA lo rende conforme al principio di capacità contributiva. Il provvedimento regionale di ripiano ha natura meramente attuativa di un’attività vincolata, instaurando un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale: la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella produzione e distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato gli atti statali e regionali che hanno dato attuazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018. Con plurimi motivi, ha dedotto la violazione di legge, l’illegittimità costituzionale della normativa istitutiva del payback e il contrasto con il diritto eurounitario.
La Regione si è costituita eccependo l’infondatezza del ricorso e, con successiva memoria, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alle censure avverso il proprio decreto. All’udienza di smaltimento, il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha ritenuto infondate le censure relative alla lesione degli artt. 41 e 42 Cost., qualificando il payback come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e procedure, e ha escluso la violazione del principio di irretroattività, essendo il meccanismo noto agli operatori sin dal 2015.
Tali conclusioni sono state ritenute sufficienti a confutare anche le dedotte violazioni della CDFUE e della CEDU. Il Tribunale ha inoltre respinto la censura di violazione dell’art. 53 Cost., rilevando che il riferimento al fatturato al lordo dell’IVA rende il contributo ancorato alla capacità contributiva, e ha escluso la disparità di trattamento con le imprese non soggette all’obbligo.
Quanto ai profili concernenti le gare pubbliche, il Collegio ha precisato che il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori, senza alterare l’esito delle procedure di affidamento. Ha infine rigettato le censure sulla mancata distinzione tra costo dei dispositivi e servizi correlati, sull’incongruità del termine di versamento e sulla tardiva attuazione del meccanismo.
Con riferimento al decreto della Regione Toscana, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività regionale è stata qualificata come meramente tecnico-ricognitiva e riepilogativa, priva di discrezionalità, volta a porre a carico delle aziende fornitrici un credito già determinato a monte. Tale attività instaura un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, involgente un diritto soggettivo, la cui cognizione spetta all’Autorità giudiziaria ordinaria.
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Nota della Redazione
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