Accesso difensivo prevalente sulla riservatezza commerciale (TAR Lazio n. 11771 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti istruttori di un singolo e determinato procedimento amministrativo, conclusosi con un provvedimento che ha prodotto effetti diretti nella sfera giuridica del richiedente, non è esplorativa né generica, essendo l’oggetto determinabile per relationem al procedimento. Nel conflitto tra accesso difensivo e tutela della riservatezza commerciale e finanziaria di terzi opera il criterio della necessità della conoscenza per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici, con tendenziale prevalenza dell’accesso, non potendo l’amministrazione limitarsi a una motivazione generica e tautologica ma dovendo dimostrare il concreto e attuale pregiudizio derivante dall’ostensione e valutare la praticabilità di un accesso parziale mediante oscuramento dei soli dati effettivamente sensibili. Il deposito della memoria di replica nel rito speciale dell’accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. è soggetto al dimezzamento dei termini processuali, con esclusione dello scadere di sabato.
Il Fatto
La ricorrente, società in house del Comune di Roma, gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, conferisce parte dei rifiuti presso l’impianto di trattamento gestito dalla società controinteressata. Con determinazione dirigenziale la Regione ha fissato la tariffa a consuntivo per l’accesso all’impianto, applicando alla società un importo superiore a quello previsto per gli altri Comuni.
La società presentava istanza di accesso alla documentazione istruttoria sottesa alla determinazione, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013. Non essendo pervenuta opposizione della controinteressata, ritualmente avvisata, l’amministrazione denegava comunque l’accesso, qualificando l’istanza come esplorativa, richiamando la sufficienza della relazione istruttoria allegata al provvedimento e la tutela della riservatezza commerciale del gestore. La società impugnava il diniego dinanzi al Tribunale amministrativo ai sensi dell’art. 116 c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato in via preliminare le eccezioni processuali, accogliendo quella di tardività della memoria di replica depositata dalla ricorrente. Nel rito speciale dell’accesso, che si svolge in camera di consiglio, tutti i termini processuali sono dimezzati ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., ivi compresi quelli per il deposito di memorie e repliche, ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni liberi prima dell’udienza. Computati a ritroso dieci giorni liberi, la scadenza cadeva di sabato e, non essendo anticipata al giorno antecedente, il deposito effettuato il lunedì successivo risulta tardivo.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa all’erronea qualificazione dell’istanza come esplorativa, evidenziando come la ricorrente non sia soggetto terzo ma destinataria diretta della determinazione tariffaria e come l’istanza sia circoscritta al fascicolo istruttorio di un singolo procedimento, determinabile mediante semplice rinvio. Non sussiste, inoltre, alcun carico irragionevole di lavoro, non essendo l’amministrazione chiamata ad alcuna attività di ricerca o rielaborazione ma alla mera estrazione di copia del fascicolo.
Il Tribunale ha poi accolto la censura relativa al difetto di motivazione e all’erroneo bilanciamento degli interessi. Valorizzando gli insegnamenti delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 4/2021 e n. 21/2020), il Collegio ha affermato che nel conflitto tra accesso difensivo e riservatezza opera il criterio della necessità, con tendenziale prevalenza dell’accesso, avendo il legislatore già operato a monte il bilanciamento in favore del diritto di difesa. L’amministrazione si è limitata a una formula di stile, senza specificare il concreto pregiudizio e senza considerare l’accesso parziale mediante oscuramento, risultando inoltre contraddittoria la posizione che afferma la sufficienza della relazione istruttoria ma nega l’accesso ai documenti che essa presuppone.
Il Tribunale ha dichiarato assorbito il terzo motivo, relativo all’erronea indicazione dei termini e dei rimedi, trattandosi di mera irregolarità inidonea a inficiare la legittimità dell’atto. Ha infine respinto le difese della Regione, affermando che la pendenza di un ricorso straordinario avverso la determina non elide ma conferma l’interesse all’accesso, e che il carattere seriale del contenzioso è giuridicamente irrilevante.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con annullamento del diniego e ordine all’amministrazione di consentire l’accesso entro trenta giorni, ferma la facoltà di procedere al mascheramento dei soli dati eventualmente coperti da segreto commerciale, con obbligo di puntuale motivazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.