Silenzio inadempimento del Ministero sul riconoscimento del titolo di specializzazione estero (TAR Lazio n. 11758 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, seguita dalla scadenza del relativo termine, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento, integra gli estremi del silenzio inadempimento. Tale condotta viola sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia quello specifico fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che impone all’autorità competente di provvedere sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. L’accertata inerzia dell’Amministrazione, in assenza di richieste di integrazione documentale, obbliga il giudice ad accogliere il ricorso avverso il silenzio e a ordinare all’Amministrazione di provvedere, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, esponeva di aver presentato in data 22 agosto 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, al fine di poter essere inserita nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. A fronte della mancata conclusione del procedimento di riconoscimento nel termine di legge, la ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, chiedendone la condanna a provvedere.
Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come, per la sussistenza dell’obbligo di provvedere, sia necessario e sufficiente che sia stata presentata una formale istanza e che sia decorso il relativo termine senza che l’Amministrazione si sia pronunciata. Nella specie, entrambi i presupposti risultavano integrati: la domanda era stata presentata in data 22 agosto 2025 e l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento conclusivo.
Il Tribunale ha quindi ravvisato la violazione del termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, nonché del termine specifico previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo, ha precisato il Collegio, può giungere al massimo a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, evenienza non verificatasi nel caso di specie.
Accertata l’inerzia serbata dall’Amministrazione nel procedimento di riconoscimento, il TAR ha disposto l’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con nomina sin d’ora di commissario ad acta nel Direttore generale della Direzione competente, che, in caso di persistente inadempienza, avrebbe dovuto provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso.
Nel portare a compimento il procedimento, l’Amministrazione e il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e alle indicazioni fornite dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.