Conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno e esercizio del diritto (TAR Lazio n. 11754 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia dell’amministrazione competente sull’istanza di riconoscimento di un titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea, oltre il termine di cui all’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, integra la fattispecie del silenzio-inadempimento esperibile ai sensi dell’art. 117 c.p.a. L’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia presuppone la verifica che il procedimento di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero sia disciplinato dal termine perentorio di quattro mesi, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il giudice amministrativo, una volta accertato il silenzio, ordina all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un congruo termine, che può essere determinato in ragione del notorio sovraccarico delle istanze del medesimo tipo, e nomina sin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con facoltà di delega.
Il Fatto
Il ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 25.6.2025, un’istanza volta ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo abilitante ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.
Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi previsto dalla legge per la conclusione del procedimento, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna alla adozione di un provvedimento espresso, oltre alla nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente accertato la propria giurisdizione e la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a concludere il procedimento, individuata dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007. La norma, che recepisce la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, fissa il termine di quattro mesi per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il Collegio ha verificato che tale termine risultava ampiamente decorso alla data di proposizione del ricorso, configurandosi quindi l’illegittimità del silenzio per la mancata adozione del provvedimento.
In ordine alla decorrenza del nuovo termine per provvedere, il Collegio ha ritenuto di non fissarlo in un arco temporale ridotto, ma di commisurarlo a giorni 120, valorizzando il dato notorio della presentazione di un rilevantissimo numero di istanze della stessa specie. Tale termine, preordinato all’adozione di un esplicito provvedimento, decorre dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Il Giudice ha richiamato i propri precedenti (TAR Lazio, sez. IV, n. 6150 del 2023; TAR Lazio, sez. IV ter, n. 17740 del 2024) che hanno adottato la medesima soluzione in casi analoghi.
Sul merito del riesame demandato all’Amministrazione, la sentenza recepisce i principi espressi dalla Sez. VII della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1361 del 2023, che ha fatto applicazione degli arresti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022). Il Ministero è tenuto a esaminare le istanze valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando che la durata, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione a tempo pieno, e a disporre, se del caso, opportune misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
In tale prospettiva, l’Amministrazione dovrà verificare, conformemente ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se le conoscenze attestate dal diploma straniero e le qualifiche professionali possano soddisfare anche parzialmente i requisiti per l’accesso all’insegnamento di sostegno. La nomina del commissario ad acta, individuato nel responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, è disposta per l’ipotesi di perdurante inadempimento, con un termine ulteriore di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00.
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Nota della Redazione
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