Esclusione per imputazione pendente: inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto (TAR Lazio n. 11697 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso avverso l’esclusione da una procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente quando il requisito della permanenza in servizio sia venuto meno per effetto di un provvedimento di congedo illimitato, divenuto inoppugnabile per mancata tempestiva impugnazione. L’atto che incide direttamente sulla situazione giuridica del militare, disponendone il congedo, costituisce atto presupposto lesivo: la sua mancata impugnazione entro il termine di decadenza ne determina il consolidamento, privando di utilità l’eventuale annullamento dei successivi provvedimenti di esclusione. La circolare che fissa i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale è atto immediatamente lesivo e va impugnata entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito, in servizio come volontario in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, bandita per l’anno 2021. Nella domanda ha dichiarato di essere imputato in un procedimento penale pendente per delitto non colposo. L’Amministrazione, accertata la pendenza del procedimento, lo ha escluso per mancanza del requisito di cui alla circolare del 2 dicembre 2021, che richiedeva di non essere imputati per delitti non colposi. In precedenza, con separato provvedimento, lo aveva collocato in congedo illimitato per mancanza dei requisiti per la seconda rafferma biennale. Avverso i provvedimenti di esclusione e la graduatoria ha proposto ricorso il militare, lamentando la violazione del principio di presunzione di innocenza e del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione di carenza d’interesse sollevata dal Ministero della difesa. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva impugnato il provvedimento del 16 dicembre 2022, con il quale l’Amministrazione, accertata la mancanza del requisito previsto dall’art. 954, commi 3 e 3-bis, del codice dell’ordinamento militare e dall’art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 23 aprile 2015, aveva disposto la non ammissione alla seconda rafferma biennale e il contestuale collocamento in congedo illimitato dal 30 dicembre 2022.
Il provvedimento di congedo rappresentava l’atto presupposto che incideva direttamente sulla posizione del militare: per effetto del collocamento in congedo, egli aveva perduto lo status di volontario in ferma prefissata quadriennale in rafferma in servizio, requisito essenziale per partecipare alla procedura di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente. Tale atto, non impugnato nel termine di decadenza, si era consolidato, con la conseguenza che l’eventuale annullamento dei provvedimenti di esclusione e della graduatoria non avrebbe determinato alcun vantaggio concreto per il ricorrente.
Il Collegio ha inoltre rilevato, ad abundantiam, l’irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione della circolare del 2 dicembre 2021. Tale atto, nel fissare i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, tra cui quello della non pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi, aveva natura immediatamente lesiva e avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. L’omessa impugnazione nei termini ha comportato la decadenza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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